Sentenza 63/1977 (ECLI:IT:COST:1977:63)
Massima numero 8794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8795  8796  8797  8798  8799  8800


Titolo
SENT. 63/77 A. DIRITTO DI DIFESA - IPOTESI DI UN ORDINAMENTO PROCESSUALE - GIUDIZI PENDENTI - PROSECUZIONE CONDIZIONATA DAL LEGISLATORE AD ADEMPIMENTI INTRODOTTI CON NORME ECCEZIONALI E TRANSITORIE - LEGITTIMITA' - DIVERSITA' DI MODI E DI EFFETTI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SALVEZZA, IN OGNI CASO, DELL'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, TERZO COMMA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCESSO - ORDINANZA DI ESTINZIONE - NON IMPUGNABILITA'.

Testo
La garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento processuale, la facolta' di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad essi condizionando l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi. Il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purche' non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale. Nel caso in esame, la disposizione transitoria dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972 ha stabilito che il contribuente, entro un termine perentorio dalla data di insediamento della commissione competente, e' tenuto a chiedere la trattazione del ricorso o della propria impugnazione con istanza per fissazione d'udienza, nella quale deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15. Indubbiamente trattasi d'un atto di impulso processuale, in difetto del quale e' comminata la estinzione del processo. Ma in questo speciale onere non puo' ravvisarsi un adempimento vessatorio, di difficile osservanza, ne' una insidiosa complicazione processuale, tale da ledere il diritto di difesa dei contribuenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte