Sentenza 63/1977 (ECLI:IT:COST:1977:63)
Massima numero 8795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8794  8796  8797  8798  8799  8800


Titolo
SENT. 63/77 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, PRIMO E TERZO COMMA - NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DELLE IMPUGNAZIONI PENDENTI - ONERE DI IMPULSO PROCESSUALE CHE NON LEDE IL DIRITTO DI DIFESA, NE' LA CONDIZIONE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI - TERMINE - CONGRUITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nemmeno puo' trarsi serio argomento dalla asserita brevita' del termine stabilito dalla legge, o dalla incertezza sull'inizio della sua decorrenza. Con l'articolo unico della legge 2 agosto 1974, n. 350 (in sede di conversione del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237), e' stata accordata una proroga generale, disponendo che "il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974". Poiche' il d.P.R. n. 636 del 1972 e' entrato in vigore l'1 gennaio 1973, per l'adempimento loro imposto dall'art. 44 i contribuenti hanno dunque avuto a disposizione un termine non di sei mesi ma di due anni: termine che non puo' certo essere qualificato come breve, e la cui proroga esclude che con il disposto dell'art. 44 il legislatore avesse inteso eliminare in modo surrettizio il contenzioso tributario pendente. Proprio l'ampiezza del termine, oltre alla semplicita' dell'adempimento, che non richiedeva conoscenze giuridiche, ne' assistenza tecnico-professionale, consente di escludere che la disposizione denunciata possa considerarsi viziata da illegittimita' anche in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., in quanto lesiva nei confronti dei cittadini meno abbienti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte