Sentenza 63/1977 (ECLI:IT:COST:1977:63)
Massima numero 8796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/77 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, PRIMO E TERZO COMMA - NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DELLE IMPUGNAZIONI PENDENTI.
SENT. 63/77 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, PRIMO E TERZO COMMA - NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DELLE IMPUGNAZIONI PENDENTI.
Testo
Non puo' essere ravvisata una sorta di insidia processuale nella novita' dell'onere imposto ai contribuenti, in quanto adempimento estraneo ed ignoto ad un procedimento caratterizzato dall'impulso di ufficio. Occorre ricordare anzitutto che con la riforma attuata dal d.P.R. n. 636 del 1972 il potere d'impulso e' stato spostato dagli uffici fiscali alle commissioni tributarie, e che pertanto nella fase di transizione al nuovo sistema non puo' dirsi ingiustificata ne' incongrua la disposizione che ha condizionato l'ulteriore procedibilita' dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti alla iniziativa degli interessati. Inoltre nell'occasione di una riforma generale del sistema fiscale, caratterizzata dalla soppressione o sostituzione di numerose imposte e dall'introduzione di nuovi istituti e metodi di accertamento, nonche' da una radicale revisione della disciplina del contenzioso tributario, le norme dei primi tre commi dell'art. 44, al pari delle altre disposizioni transitorie contenute negli artt. 43 e seguenti, rispondono ad una precisa esigenza di interesse generale, in ordine al fine di accertare la effettiva situazione dei procedimenti in corso, anche in relazione alla contemporanea concessione del beneficio del condono, pur essa indirizzata al medesimo intento di consentire agli uffici e alle commissioni di provvedere con tempestivita' all'attuazione del nuovo sistema tributario.
Non puo' essere ravvisata una sorta di insidia processuale nella novita' dell'onere imposto ai contribuenti, in quanto adempimento estraneo ed ignoto ad un procedimento caratterizzato dall'impulso di ufficio. Occorre ricordare anzitutto che con la riforma attuata dal d.P.R. n. 636 del 1972 il potere d'impulso e' stato spostato dagli uffici fiscali alle commissioni tributarie, e che pertanto nella fase di transizione al nuovo sistema non puo' dirsi ingiustificata ne' incongrua la disposizione che ha condizionato l'ulteriore procedibilita' dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti alla iniziativa degli interessati. Inoltre nell'occasione di una riforma generale del sistema fiscale, caratterizzata dalla soppressione o sostituzione di numerose imposte e dall'introduzione di nuovi istituti e metodi di accertamento, nonche' da una radicale revisione della disciplina del contenzioso tributario, le norme dei primi tre commi dell'art. 44, al pari delle altre disposizioni transitorie contenute negli artt. 43 e seguenti, rispondono ad una precisa esigenza di interesse generale, in ordine al fine di accertare la effettiva situazione dei procedimenti in corso, anche in relazione alla contemporanea concessione del beneficio del condono, pur essa indirizzata al medesimo intento di consentire agli uffici e alle commissioni di provvedere con tempestivita' all'attuazione del nuovo sistema tributario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte