Sentenza 63/1977 (ECLI:IT:COST:1977:63)
Massima numero 8797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8794  8795  8796  8798  8799  8800


Titolo
SENT. 63/77 D. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, TERZO COMMA - ORDINANZA PRESIDENZIALE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCANZA DI IMPULSO PROCESSUALE DELLA PARTE - FACOLTA' DI RECLAMO - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Pur nel difetto di espressa previsione nell'art. 44, va riconosciuta l'ammissibilita' del reclamo alla Commissione avverso l'ordinanza presidenziale. La facolta' del reclamo puo' infatti desumersi con certezza del sistema, in relazione al principio sancito dagli artt. 178 e 308 del codice di procedura civile, ed anche alla espressa disposizione contenuta nell'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972, che regola l'analoga fattispecie del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di estinzione del processo per mancato deposito in segreteria della copia del ricorso. Anche sotto questo profilo non sussiste dunque alcun contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte