Sentenza 63/1977 (ECLI:IT:COST:1977:63)
Massima numero 8799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8794  8795  8796  8797  8798  8800


Titolo
SENT. 63/77 F. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 - RICORSI PROPOSTI PRIMA O DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA - NORME DI DIRITTO TRANSITORIO (ARTT. 43 E 44, QUARTO E QUINTO COMMA) - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Egualmente insussistente e' la violazione del principio di eguaglianza relativamente alla disparita' di trattamento che si verifica tra i contribuenti, secondo che essi abbiano proposto i loro ricorsi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, ovvero successivamente a tale data, secondo le nuove disposizioni sul procedimento introdotte con gli artt. 15 e seguenti. Infatti l'applicabilita' d'una diversa disciplina. normativa e' conseguenza inevitabile della riforma tributaria, che comporta necessariamente il regolamento delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali mediante norme di diritto transitorio, come quelle che negli articoli 43 e 44, quarto e quinto comma, si riferiscono alle controversie pendenti e ne precisano le vicende con riguardo allo stato, nel tempo, dei singoli procedimenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte