Sentenza 63/1977 (ECLI:IT:COST:1977:63)
Massima numero 8800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8794  8795  8796  8797  8798  8799


Titolo
SENT. 63/77 G. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 31, PRIMO COMMA - PROROGA DEI TERMINI DEI PROCESSI PENDENTI ACCORDATA AGLI EREDI DEL CONTRIBUENTE - OMISSIONE DI ANALOGA PREVISIONE PER IL CASO DI PERDITA DELLA CAPACITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La previsione normativa contenuta nell'art. 31, primo comma, e' lacunosa e viziata da illegittimita', in quanto non prevede, con pregiudizio per il diritto di difesa e disparita' di trattamento, la proroga dei termini processuali anche nel caso di perdita della capacita' del contribuente, caso perfettamente assimilabile, sotto questo profilo, a quello della morte. Deve pertanto dichiararsi la illegittimita' parziale dell'art. 31, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con la conseguente estensione della proroga dei termini anche quando si verifichi un caso di incapacita' del ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte