Sentenza 64/1977 (ECLI:IT:COST:1977:64)
Massima numero 8801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8802  8803


Titolo
SENT. 64/77 A. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 9 (MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497) - CONSENTE ALL'AUTORITA' DI P.S. DI PROCEDERE ALL'ARRESTO DEI CONTRAVVENTORI AGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE, ANCHE FUORI DEI CASI DI FLAGRANZA - NON E' VIOLATO L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE (SOTTO IL PROFILO DEI REQUISITI DI TASSATIVITA', ECCEZIONALITA', ETC.) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralita'), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), non prevede affatto un caso di arresto non rispondente ai requisiti di "tassativita', eccezionalita', necessita' ed urgenza", richiesti dalla Costituzione per l'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale da parte dell'autorita' di P.S. Tale norma, infatti, oltre ad indicare la categoria di persone - quelle sottoposte a sorveglianza speciale - nei cui confronti puo' essere disposto l'arresto, descrive anche il comportamento che legittima la misura coattiva, identificabile nella trasgressione agli specifici obblighi inerenti alla sorveglianza stessa. Ricorre, poi, anche l'estremo della "eccezionalita'", che non e' legato alla rarita' della fattispecie considerata, bensi' al suo porsi al di fuori della regola ordinaria. Quanto ai presupposti della necessita' ed urgenza va tenuto presente che il provvedimento riguarda soggetti nei cui confronti gia' si sono verificate le condizioni di pericolosita' sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, e che hanno, per di piu', contravvenuto agli obblighi relativi, trasgredendo a qualcuna delle prescrizioni loro imposte. Resta implicito che l'arresto disposto dall'autorita' di P.S. ai sensi della norma succitata, e' soggetto, proprio in base al precetto costituzionale che si assume violato, a convalida da parte dell'autorita' giudiziaria. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956 (cosi' come modif. dall'art. 8 legge n. 497 del 1974), nella parte in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971, 126 del 1972 e 211 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte