Sentenza 65/1977 (ECLI:IT:COST:1977:65)
Massima numero 8804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 65/77 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO - TRATTAMENTO ECONOMICO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 18 - NEGA AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 8, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PREVISTA DALL'ART. 9 DELLO STESSO D.L. N. 207 - NATURA RETRIBUTIVA E FUNZIONE PREVIDENZIALE DELL'INDENNITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI CIVILI NON DI RUOLO DELLO STATO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 65/77 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO - TRATTAMENTO ECONOMICO - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 18 - NEGA AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 8, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PREVISTA DALL'ART. 9 DELLO STESSO D.L. N. 207 - NATURA RETRIBUTIVA E FUNZIONE PREVIDENZIALE DELL'INDENNITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI CIVILI NON DI RUOLO DELLO STATO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 18 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (recante "Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato") - negando l'indennita' di fine rapporto,,cui va riconosciuta natura retributiva e funzione previdenziale, esclusivamente agli insegnanti i quali, pur avendo titolo per ottenere il trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo, abbiamo optato per il trattamento pensionistico INPS - pone in essere una discriminazione all'interno della categoria degli insegnanti medesimi che appare del tutto irragionevole, e che non puo' trovare giustificazione nell'esercizio dell'opzione per il trattamento pensionistico dell'INPS - previsto in via generale per il rapporto d'impiego privato - in quanto anche a tale trattamento si accompagna, in forza della normativa sulla cessazione dei rapporti d'impiego privato, un'indennita' di fine rapporto. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 36 Cost.) - la disposizione succitata, nella parte in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (e cioe' al personale insegnante non di ruolo fornito di abilitazione all'insegnamento che abbia optato, entro un anno, per la pensione di invalidita' e vecchiaia) l'indennita' di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947 per il personale non di ruolo dello Stato che avesse compiuto almeno un anno di servizio continuativo.
L'art. 18 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (recante "Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato") - negando l'indennita' di fine rapporto,,cui va riconosciuta natura retributiva e funzione previdenziale, esclusivamente agli insegnanti i quali, pur avendo titolo per ottenere il trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo, abbiamo optato per il trattamento pensionistico INPS - pone in essere una discriminazione all'interno della categoria degli insegnanti medesimi che appare del tutto irragionevole, e che non puo' trovare giustificazione nell'esercizio dell'opzione per il trattamento pensionistico dell'INPS - previsto in via generale per il rapporto d'impiego privato - in quanto anche a tale trattamento si accompagna, in forza della normativa sulla cessazione dei rapporti d'impiego privato, un'indennita' di fine rapporto. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 36 Cost.) - la disposizione succitata, nella parte in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (e cioe' al personale insegnante non di ruolo fornito di abilitazione all'insegnamento che abbia optato, entro un anno, per la pensione di invalidita' e vecchiaia) l'indennita' di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947 per il personale non di ruolo dello Stato che avesse compiuto almeno un anno di servizio continuativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte