Sentenza 66/1977 (ECLI:IT:COST:1977:66)
Massima numero 8807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8808
Titolo
SENT. 66/77 A. PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409 (MODIFICATO DALLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - PRETESA MANCATA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE ALLE CONTROVERSIE DELLA GENTE DI MARE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 66/77 A. PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409 (MODIFICATO DALLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - PRETESA MANCATA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE ALLE CONTROVERSIE DELLA GENTE DI MARE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 409 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' di detta legge alle controversie di lavoro marittimo e portuale di cui all'art. 603 del codice della navigazione. La stessa questione infatti e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976 - la quale ha rilevato che per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente di mare restano ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente) devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro - e le ordinanze di rimessione non contengono argomenti tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, ne' elementi di fatto che diversifichino la questione proposta da quella gia' esaminata.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 409 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' di detta legge alle controversie di lavoro marittimo e portuale di cui all'art. 603 del codice della navigazione. La stessa questione infatti e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976 - la quale ha rilevato che per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente di mare restano ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente) devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro - e le ordinanze di rimessione non contengono argomenti tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, ne' elementi di fatto che diversifichino la questione proposta da quella gia' esaminata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte