Sentenza 66/1977 (ECLI:IT:COST:1977:66)
Massima numero 8808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  13/04/1977;  Decisione del  13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8807


Titolo
SENT. 66/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. NAVIG., ARTT. 591 A 598 E 603 - ABROGAZIONE AD OPERA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 cod. navig., sollevate (non gia' per il periodo in cui queste norme ebbero vigore, ma proprio) con riguardo al tempo della loro presunta coesistenza con la nuova disciplina sul rito del lavoro, che invece deve escludersi per l'intervenuta abrogazione ad opera della legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 603 citato e delle disposizioni ad esso collegate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte