Sentenza 67/1977 (ECLI:IT:COST:1977:67)
Massima numero 8809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 67/77. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 14 - POTERE DEL MINISTRO DI PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE PER DIFETTO DI OBIETTIVI E COMPIUTI CRITERI DI RIFERIMENTO NELLA LEGGE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 67/77. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 14 - POTERE DEL MINISTRO DI PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE PER DIFETTO DI OBIETTIVI E COMPIUTI CRITERI DI RIFERIMENTO NELLA LEGGE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione - sotto il profilo che la norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11, affiderebbe in concreto all'autorita' amministrativa la facolta' di variare liberamente il premio (da considerare quale prestazione patrimoniale imposta) -, poiche' nella specie il giudice a quo era chiamato a giudicare relativamente al reato di circolazione con autoveicolo non assicurato, di cui all'art. 32 in rapporto all'art. 1 della legge, per la qual ragione non veniva in considerazione l'art. 14, non valendo neppure ad integrare la rilevanza la circostanza (non provata in causa) che l'ammontare del premio avesse influito sulla omessa stipulazione del contratto.
E' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione - sotto il profilo che la norma impugnata, rimettendo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe dei premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dal precedente art. 11, affiderebbe in concreto all'autorita' amministrativa la facolta' di variare liberamente il premio (da considerare quale prestazione patrimoniale imposta) -, poiche' nella specie il giudice a quo era chiamato a giudicare relativamente al reato di circolazione con autoveicolo non assicurato, di cui all'art. 32 in rapporto all'art. 1 della legge, per la qual ragione non veniva in considerazione l'art. 14, non valendo neppure ad integrare la rilevanza la circostanza (non provata in causa) che l'ammontare del premio avesse influito sulla omessa stipulazione del contratto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte