Ordinanza 68/1977 (ECLI:IT:COST:1977:68)
Massima numero 8810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
13/04/1977; Decisione del
13/04/1977
Deposito del 20/04/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 68/77. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - COD. PROC. PEN., ART. 304 QUATER - NON PREVEDE L'OBBLIGO DEL DEPOSITO DI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO NE' ATTRIBUISCE ALL'IMPUTATO FACOLTA' DI INTERVENTO E DI DIFESA INNANZI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - INTERPRETAZIONE ALLA LUCE DI DECISIONI DELLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 68/77. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - COD. PROC. PEN., ART. 304 QUATER - NON PREVEDE L'OBBLIGO DEL DEPOSITO DI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO NE' ATTRIBUISCE ALL'IMPUTATO FACOLTA' DI INTERVENTO E DI DIFESA INNANZI ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - INTERPRETAZIONE ALLA LUCE DI DECISIONI DELLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 quater cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'obbligo del deposito dei motivi di impugnazione da parte del p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i. e non attribuisce all'imputato facolta' di intervento e di difesa innanzi alla Sezione istruttoria, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la Corte con la sent. n. 199 del 1975 ha esteso le garanzie di cui all'art. 372 cod. proc. pen. all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, cosi' eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 quater cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'obbligo del deposito dei motivi di impugnazione da parte del p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i. e non attribuisce all'imputato facolta' di intervento e di difesa innanzi alla Sezione istruttoria, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la Corte con la sent. n. 199 del 1975 ha esteso le garanzie di cui all'art. 372 cod. proc. pen. all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, cosi' eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte