Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Assunzione agli impieghi regionali - Modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché dei principi in materia di accesso agli uffici pubblici e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussitenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che, nel sostituire l'intero art. 6 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, ha disciplinato le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali. La precisazione delle modalità con cui deve avvenire la suddetta pubblicazione, nonché la convocazione dei singoli candidati, costituisce un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicistica per l'accesso ai ruoli regionali e, come tale, rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Nel caso di specie, peraltro, questa competenza è stata esercitata adottando forme di pubblicità che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale in materia di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei concorsi per l'accesso al lavoro pubblico è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto già instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano infatti nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020, n. 191 del 2017 e n. 149 del 2012).