Sentenza 72/1977 (ECLI:IT:COST:1977:72)
Massima numero 8814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE DELLA REGIONE MARCHE 22 FEBBRAIO 1973, N. 6, ART. 5, ULTIMO COMMA - SALVAGUARDIA DELLA FLORA - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER ABBATTIMENTO DI PIANTE - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - RINVIO ALL'ART. 9 DELLA LEGGE STATALE 3 MAGGIO 1967, N. 317 - VIOLA LA RISERVA DELLA MATERIA PROCESSUALE ALLA COMPETENZA DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 72/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE DELLA REGIONE MARCHE 22 FEBBRAIO 1973, N. 6, ART. 5, ULTIMO COMMA - SALVAGUARDIA DELLA FLORA - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER ABBATTIMENTO DI PIANTE - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - RINVIO ALL'ART. 9 DELLA LEGGE STATALE 3 MAGGIO 1967, N. 317 - VIOLA LA RISERVA DELLA MATERIA PROCESSUALE ALLA COMPETENZA DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 9 della legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (contenente disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana), mentre nei suoi primi tre commi riguarda i requisiti e le modalita' di emanazione dell'ingiunzione al pagamento di somme per violazioni importanti sanzioni pecuniarie, e termina con l'affermazione che la stessa costituisce titolo esecutivo, con il che si perviene al momento conclusivo del procedimento amministrativo che la Regione e' legittimata a regolare autonomamente, nei successivi commi riguarda il procedimento di opposizione alla ingiunzione (esentandolo dall'imposta di bollo e dalla formalita' di registrazione della sentenza), che e' di indubbia natura giurisdizionale, e quindi una materia per cui la Regione non ha competenza. Ne consegue pertanto che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117 Cost. - l'art. 5, ultimo comma, della legge regionale suindicata, nella parte in cui fa rinvio all'art. 9 della legge statale n. 317 del 1967 per la disciplina del procedimento di opposizione all'ingiunzione che sia stata emessa dal presidente della Regione Marche ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 5. Cfr.: sent. n. 81 del 1976.
L'art. 9 della legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (contenente disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana), mentre nei suoi primi tre commi riguarda i requisiti e le modalita' di emanazione dell'ingiunzione al pagamento di somme per violazioni importanti sanzioni pecuniarie, e termina con l'affermazione che la stessa costituisce titolo esecutivo, con il che si perviene al momento conclusivo del procedimento amministrativo che la Regione e' legittimata a regolare autonomamente, nei successivi commi riguarda il procedimento di opposizione alla ingiunzione (esentandolo dall'imposta di bollo e dalla formalita' di registrazione della sentenza), che e' di indubbia natura giurisdizionale, e quindi una materia per cui la Regione non ha competenza. Ne consegue pertanto che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117 Cost. - l'art. 5, ultimo comma, della legge regionale suindicata, nella parte in cui fa rinvio all'art. 9 della legge statale n. 317 del 1967 per la disciplina del procedimento di opposizione all'ingiunzione che sia stata emessa dal presidente della Regione Marche ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 5. Cfr.: sent. n. 81 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte