Sentenza 72/1977 (ECLI:IT:COST:1977:72)
Massima numero 8815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/77 B. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - AGRICOLTURA E FORESTE - TUTELA DELLA FLORA - DELIMITAZIONE - COSTITUISCE SUB-MATERIA SE NON RIGUARDA LA TUTELA DEL PAESAGGIO, BENSI' LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE - FATTISPECIE - REGIONE MARCHE - LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1973, N. 6 - DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 72/77 B. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - AGRICOLTURA E FORESTE - TUTELA DELLA FLORA - DELIMITAZIONE - COSTITUISCE SUB-MATERIA SE NON RIGUARDA LA TUTELA DEL PAESAGGIO, BENSI' LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE - FATTISPECIE - REGIONE MARCHE - LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1973, N. 6 - DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La tutela della flora, non quale elemento costitutivo del paesaggio bensi' del patrimonio naturale in se' considerato, assicura la protezione della natura, intesa come sub-materia rientrante nella materia "agricoltura e foreste", espressamente contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle per le quali le Regioni a statuto ordinario, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, possono emanare norme legislative, il che trova conferma nella disposizione dell'art. 4, lett. h), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (sul trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste), la quale, pur ribadendo la competenza degli organi dello Stato in ordine agli interventi per la protezione della natura, fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato". Pertanto, non sono fondate - in riferimento all'art. 117 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (contenente disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana), la quale, senza aver riguardo al paesaggio ma ai fini della tutela della natura, vieta incondizionatamente l'abbattimento di talune specie di piante di alto fusto, o che siano di particolare valore naturale ed ambientale, punendo la violazione del divieto con sanzioni pecuniarie di vario importo, da infliggersi con l'ingiunzione del Presidente della Giunta (avverso la quale, dopo la contestuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, e' esperibile l'ordinaria opposizione ad ingiunzione, e non quella prevista e disciplinata dalla legge statale n. 317 del 1967). Cfr.: sent. n. 142 del 1967.
La tutela della flora, non quale elemento costitutivo del paesaggio bensi' del patrimonio naturale in se' considerato, assicura la protezione della natura, intesa come sub-materia rientrante nella materia "agricoltura e foreste", espressamente contemplata dall'art. 117 della Costituzione fra quelle per le quali le Regioni a statuto ordinario, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, possono emanare norme legislative, il che trova conferma nella disposizione dell'art. 4, lett. h), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (sul trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste), la quale, pur ribadendo la competenza degli organi dello Stato in ordine agli interventi per la protezione della natura, fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato". Pertanto, non sono fondate - in riferimento all'art. 117 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (contenente disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana), la quale, senza aver riguardo al paesaggio ma ai fini della tutela della natura, vieta incondizionatamente l'abbattimento di talune specie di piante di alto fusto, o che siano di particolare valore naturale ed ambientale, punendo la violazione del divieto con sanzioni pecuniarie di vario importo, da infliggersi con l'ingiunzione del Presidente della Giunta (avverso la quale, dopo la contestuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, e' esperibile l'ordinaria opposizione ad ingiunzione, e non quella prevista e disciplinata dalla legge statale n. 317 del 1967). Cfr.: sent. n. 142 del 1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte