Sentenza 72/1977 (ECLI:IT:COST:1977:72)
Massima numero 8816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/77 C. ECOLOGIA - POLITICA ECOLOGICA - PROGRAMMAZIONE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE O PER GRAN PARTE DI ESSO - COMPETENZA DELLO STATO - TUTELA DELLA PARTE DELL'AMBIENTE PIU' STRETTAMENTE COLLEGATA CON GLI INTERESSI DELL'AGRICOLTURA E FORESTE - E' RILASCIATA ALL'AUTONOMIA DELLE REGIONI.
SENT. 72/77 C. ECOLOGIA - POLITICA ECOLOGICA - PROGRAMMAZIONE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE O PER GRAN PARTE DI ESSO - COMPETENZA DELLO STATO - TUTELA DELLA PARTE DELL'AMBIENTE PIU' STRETTAMENTE COLLEGATA CON GLI INTERESSI DELL'AGRICOLTURA E FORESTE - E' RILASCIATA ALL'AUTONOMIA DELLE REGIONI.
Testo
La disposizione dell'art. 4, lett. h), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste, pur ribadendo la competenza degli organi statali in ordine agli interventi per la protezione della natura, fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato", il che, mentre assicura il proficuo svolgimento di una politica economica - la quale per dare risultati positivi deve poggiare su di un'organica programmazione, valevole per l'intero territorio nazionale o per gran parte di esso - lascia, per converso, all'autonomia delle regioni margini sufficienti per la tutela di quella parte dell'ambiente piu' strettamente collegata con gli interessi dell'agricoltura e foreste, da attuarsi mediante interventi settoriali e limitati, entro il territorio di ognuna di esse. Cfr.: sent. n. 142 del 1967.
La disposizione dell'art. 4, lett. h), d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste, pur ribadendo la competenza degli organi statali in ordine agli interventi per la protezione della natura, fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato", il che, mentre assicura il proficuo svolgimento di una politica economica - la quale per dare risultati positivi deve poggiare su di un'organica programmazione, valevole per l'intero territorio nazionale o per gran parte di esso - lascia, per converso, all'autonomia delle regioni margini sufficienti per la tutela di quella parte dell'ambiente piu' strettamente collegata con gli interessi dell'agricoltura e foreste, da attuarsi mediante interventi settoriali e limitati, entro il territorio di ognuna di esse. Cfr.: sent. n. 142 del 1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte