Sentenza 73/1977 (ECLI:IT:COST:1977:73)
Massima numero 8818
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8819
Titolo
SENT. 73/77 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DECRETI DEL PRESIDENTE REGIONALE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI DI INQUADRAMENTO DI PERSONALE DELLA REGIONE - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DEI CONTI 16 APRILE 1975 CHE CONFERMA IL DINIEGO DI VISTO ADOTTATO DALLA SEZIONE DI CONTROLLO CON DELIBERAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 1974, N. 135 - ASSUNTO CARATTERE INNOVATIVO E NON INTERPRETATIVO E RETROATTIVO DELLA LEGGE REGIONALE SULLA QUALE GLI ATTI CONTROLLATI SI FONDANO - ESTENSIONE DEL CONTROLLO ALL'ATTO NORMATIVO - INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - INCOMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.
SENT. 73/77 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DECRETI DEL PRESIDENTE REGIONALE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI DI INQUADRAMENTO DI PERSONALE DELLA REGIONE - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DEI CONTI 16 APRILE 1975 CHE CONFERMA IL DINIEGO DI VISTO ADOTTATO DALLA SEZIONE DI CONTROLLO CON DELIBERAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 1974, N. 135 - ASSUNTO CARATTERE INNOVATIVO E NON INTERPRETATIVO E RETROATTIVO DELLA LEGGE REGIONALE SULLA QUALE GLI ATTI CONTROLLATI SI FONDANO - ESTENSIONE DEL CONTROLLO ALL'ATTO NORMATIVO - INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - INCOMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.
Testo
In sede di controllo sugli atti amministrativi regionali, e' precluso alla Corte dei conti per la Regione Sicilia far ricadere il proprio controllo direttamente sulla legge cui l'atto amministrativo si conformi o si riporti, invece di interpretare la stessa in funzione del controllo da svolgere su detto atto. Pertanto, nell'assoggettare a controllo la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 (contenente "Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale") - in quanto non si e' limitata ad un'opera di esegesi, preoccupandosi di accertare la volonta' del legislatore regionale di emettere una legge interpretativa e retroattiva ovvero innovativa, ma ha svolto un ragionamento in termini di "possibilita' giuridica", negando la potesta' del legislatore medesimo di incidere, con la legge in questione, sul diritto anteriormente quesito dai dipendenti della Regione all'applicazione cumulativa (per il periodo considerato) della normativa regionale e di quella statale, il che equivale a contestazione di legittimita' della legge regionale - la Corte dei conti ha esercitato un potere che non le spetta e leso le competenze costituzionalmente garantite della Regione. Vanno quindi annullate la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 135 del 24 settembre 1974, denegativa del visto e conseguente registrazione a vari decreti del Presidente della Giunta regionale (con i quali erano stati annulati altrettanti provvedimenti dell'amministrazione regionale per la parte in cui avevano fatto applicazione dei d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e 1079 al personale regionale e al personale statale inquadrato nei ruoli regionali), e la deliberazione confermativa n. 1/75 del 16 aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana. Cfr.: sent. n. 162 del 1976.
In sede di controllo sugli atti amministrativi regionali, e' precluso alla Corte dei conti per la Regione Sicilia far ricadere il proprio controllo direttamente sulla legge cui l'atto amministrativo si conformi o si riporti, invece di interpretare la stessa in funzione del controllo da svolgere su detto atto. Pertanto, nell'assoggettare a controllo la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 (contenente "Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale") - in quanto non si e' limitata ad un'opera di esegesi, preoccupandosi di accertare la volonta' del legislatore regionale di emettere una legge interpretativa e retroattiva ovvero innovativa, ma ha svolto un ragionamento in termini di "possibilita' giuridica", negando la potesta' del legislatore medesimo di incidere, con la legge in questione, sul diritto anteriormente quesito dai dipendenti della Regione all'applicazione cumulativa (per il periodo considerato) della normativa regionale e di quella statale, il che equivale a contestazione di legittimita' della legge regionale - la Corte dei conti ha esercitato un potere che non le spetta e leso le competenze costituzionalmente garantite della Regione. Vanno quindi annullate la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 135 del 24 settembre 1974, denegativa del visto e conseguente registrazione a vari decreti del Presidente della Giunta regionale (con i quali erano stati annulati altrettanti provvedimenti dell'amministrazione regionale per la parte in cui avevano fatto applicazione dei d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e 1079 al personale regionale e al personale statale inquadrato nei ruoli regionali), e la deliberazione confermativa n. 1/75 del 16 aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana. Cfr.: sent. n. 162 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte