Sentenza 74/1977 (ECLI:IT:COST:1977:74)
Massima numero 8820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - PROPRIETA' IN ZONE MILITARMENTE IMPORTANTI - REGIME GIURIDICO - LEGGI 1 GIUGNO 1931, N. 886; 20 DICEMBRE 1932, N. 1849; 27 GENNAIO 1941, N. 285 - ASSUNTA MENOMAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA E DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE TEDESCA E LADINA - RINUNCIA DELLA PROVINCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
SENT. 74/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - PROPRIETA' IN ZONE MILITARMENTE IMPORTANTI - REGIME GIURIDICO - LEGGI 1 GIUGNO 1931, N. 886; 20 DICEMBRE 1932, N. 1849; 27 GENNAIO 1941, N. 285 - ASSUNTA MENOMAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA E DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE TEDESCA E LADINA - RINUNCIA DELLA PROVINCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
La rinuncia al ricorso, limitata ad alcune soltanto delle leggi impugnate, regolarmente accettata dal resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale per la parte concernente dette leggi. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio instaurato con ricorso proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano, notificato il 19 e il 21 febbraio 1972 (e depositato il 29 successivo), relativamente alle leggi (statali) 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285, a seguito della rinuncia della Provincia medesima motivata dal soppravvenire del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che ha circoscritto (all'art. 22) ad alcuni comuni l'efficacia della citata normativa di cui si lamentava l'applicabilita' all'intero territorio nazionale ovvero alla maggior parte di esso, anziche' limitatamente a ristrette zone propriamente di confine, con conseguente lesione delle competenze attribuite alla Provincia dalle disposizioni statutarie e violazione del principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina.
La rinuncia al ricorso, limitata ad alcune soltanto delle leggi impugnate, regolarmente accettata dal resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale per la parte concernente dette leggi. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio instaurato con ricorso proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano, notificato il 19 e il 21 febbraio 1972 (e depositato il 29 successivo), relativamente alle leggi (statali) 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285, a seguito della rinuncia della Provincia medesima motivata dal soppravvenire del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che ha circoscritto (all'art. 22) ad alcuni comuni l'efficacia della citata normativa di cui si lamentava l'applicabilita' all'intero territorio nazionale ovvero alla maggior parte di esso, anziche' limitatamente a ristrette zone propriamente di confine, con conseguente lesione delle competenze attribuite alla Provincia dalle disposizioni statutarie e violazione del principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte