Sentenza 74/1977 (ECLI:IT:COST:1977:74)
Massima numero 8821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1095 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' IMMOBILIARI NELLE ZONE MILITARMENTE IMPORTANTI - SUBORDINAZIONE AD AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA - AMMISSIBILITA' IN LIMINE DEL RICORSO PROVINCIALE BENCHE' PROPOSTO NEI CONFRONTI DI LEGGE ANTERIORE AL NUOVO STATUTO.
SENT. 74/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1095 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' IMMOBILIARI NELLE ZONE MILITARMENTE IMPORTANTI - SUBORDINAZIONE AD AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA - AMMISSIBILITA' IN LIMINE DEL RICORSO PROVINCIALE BENCHE' PROPOSTO NEI CONFRONTI DI LEGGE ANTERIORE AL NUOVO STATUTO.
Testo
Va ribadita l'ammissibilita' del ricorso proposto da una Provincia autonoma, non rivolto a respingere indebite invasioni delle sue competenze legislative nelle singole materie elencate nello Statuto, ma l'integrita' dello speciale status di autonomia alla stessa costituzionalmente garantita e del quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche (di contenuto diverso, e piu' largo, rispetto a quello della parita' dei cittadini, a qualsiasi gruppo linguistico appartengano), e' certamente una tra le componenti essenziali. Di conseguenza, e' da considerare in limine ammissibile, sebbene proposto nei confronti di una legge anteriore alla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, il ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 (e depositato il 29 successivo), con cui viene contestata - in riferimento all'art. 83 dello statuto, cosi' come modificato dall'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, trasfuso nell'art. 98 del t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - la legittimita' costituzionale della legge 3 giugno 1935, n. 1095, che subordina ad autorizzazione prefettizia i trasferimenti di proprieta' immobiliari nelle zone militarmente importanti di detta provincia. Cfr.: sentt. nn. 13 del 1974 e 86 del 1975, nonche' ord. n. 269 del 1974.
Va ribadita l'ammissibilita' del ricorso proposto da una Provincia autonoma, non rivolto a respingere indebite invasioni delle sue competenze legislative nelle singole materie elencate nello Statuto, ma l'integrita' dello speciale status di autonomia alla stessa costituzionalmente garantita e del quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche (di contenuto diverso, e piu' largo, rispetto a quello della parita' dei cittadini, a qualsiasi gruppo linguistico appartengano), e' certamente una tra le componenti essenziali. Di conseguenza, e' da considerare in limine ammissibile, sebbene proposto nei confronti di una legge anteriore alla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, il ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 (e depositato il 29 successivo), con cui viene contestata - in riferimento all'art. 83 dello statuto, cosi' come modificato dall'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, trasfuso nell'art. 98 del t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - la legittimita' costituzionale della legge 3 giugno 1935, n. 1095, che subordina ad autorizzazione prefettizia i trasferimenti di proprieta' immobiliari nelle zone militarmente importanti di detta provincia. Cfr.: sentt. nn. 13 del 1974 e 86 del 1975, nonche' ord. n. 269 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
legge costituzionale
art. 51
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 98