Sentenza 75/1977 (ECLI:IT:COST:1977:75)
Massima numero 8823
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  11/05/1977;  Decisione del  11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8824  8825  8826


Titolo
SENT. 75/77 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DECRETO PREFETTIZIO 23 NOVEMBRE 1974 - NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO - MANCATA SPECIFICAZIONE DELL'ATTO DAL QUALE SAREBBE STATA INVASA LA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Nell'ipotesi che il Consiglio di Stato (ovvero un tribunale amministrativo regionale), pronunciando in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, non abbia disposto direttamente ma demandato ad un organo amministrativo la nomina di un commissario perche' ponga in essere le attivita' necessarie allo scopo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quale risultante dal giudicato, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione concernente la spettanza del potere di effettuare detta nomina - se debba cioe' essere, in ogni caso, il comitato regionale di controllo ovvero anche qualunque altro organo amministrativo non solo regionale che sia reputato idoneo - non puo' trarre origine dal provvedimento di nomina il quale costituisce mero atto dovuto e strettamente vincolato (salvo che quanto alla scelta della persona da nominare), ma dalla decisione del giudice amministrativo che cosi' abbia disposto, alla quale solo deve farsi risalire l'asserita invasione della sfera di competenza regionale. Pertanto, e' inammissibile - per mancata specificazione dell'atto ritenuto invasivo (ex art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87) e del quale la Corte, ove lo riconosca viziato da incompetenza, deve disporre l'annullamento (ex art. 38 stessa legge) - il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso, notificato il 21 gennaio 1975, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna avverso il decreto del Prefetto di Forli' del 23 novembre 1974 (di nomina di un commissario ad acta, per provvedere in luogo del Comune di Riccione su una domanda di licenza edilizia), essendo questo l'unico atto impugnato, mentre la negazione della competenza regionale e l'opposta affermazione della discrezionalita' del giudice amministrativo nella nomina del commissario si rinvengono nelle due decisioni del Consiglio di Stato del 26 aprile 1972 e del 27 marzo 1974, autonomamente impugnabili, pur avendo natura di atti giurisdizionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 38  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39