Sentenza 75/1977 (ECLI:IT:COST:1977:75)
Massima numero 8825
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/77 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO 4 DICEMBRE 1974 IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - DEMANDA AL MINISTRO (D.M. 24 GIUGNO 1975) LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA (RILASCIO DI LICENZA EDILIZIA) PER PROVVEDERE IN SOSTITUZIONE DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA ESECUZIONE DEL GIUDICATO - ESERCIZIO DI UN POTERE PROPRIO E NON SURROGAZIONE AD ORGANO (REGIONALE) DI CONTROLLO - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.
SENT. 75/77 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO 4 DICEMBRE 1974 IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - DEMANDA AL MINISTRO (D.M. 24 GIUGNO 1975) LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA (RILASCIO DI LICENZA EDILIZIA) PER PROVVEDERE IN SOSTITUZIONE DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA ESECUZIONE DEL GIUDICATO - ESERCIZIO DI UN POTERE PROPRIO E NON SURROGAZIONE AD ORGANO (REGIONALE) DI CONTROLLO - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.
Testo
Il giudice amministrativo, nel pronunciarsi in sede di giudizio di ottemperanza ex art. 27, n. 4, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, puo', tra l'altro, procedere direttamente o indirettamente alla nomina di un commissario ad acta per la esecuzione del giudicato, e tale attivita' che ha indubbio carattere giurisdizionale non si surroga a quella qualitativamente diversa dell'organo regionale di controllo (che viene esplicata in caso di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge, tra i quali rientrano, senza peraltro esaurirli, quelli da adottare per conformarsi ad un giudicato), perche' posta in essere nell'esercizio di un potere proprio (del tutto diverso da quello dell'organo di controllo che, comunque, preesiste alla pronuncia emessa nel giudizio di ottemperanza ed e' da questa indipendente); ed a sua volta, la stessa attivita' del commissario, in quanto si fonda sull'ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, alla quale e' legata da uno stretto nesso di strumentalita', differisce giuridicamente da quella che avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione, o in ipotesi da un commissario ad acta inviato dall'organo di controllo, pur essendo in pratica la medesima. Ne consegue che nell'esercizio di detto potere al giudice amministrativo va riconosciuta una prudente discrezionalita', sia nel determinarsi per l'uno o per l'altro mezzo di esecuzione del giudicato sia nella scelta (eventuale) del commissario ovvero dell'organo al quale demandarla, che puo' anche essere l'organo di controllo della Regione, senza che cio' comporti lesione delle competenze regionali, svolgentisi su piani diversi. Pertanto, va rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione proposto avverso il decreto del Ministero LL.PP. 24 giugno 1975, n. 397, e la decisione del Consiglio di Stato 4 dicembre 1974, n. 613, e dichiarato che spetta a quest'ultimo, e non all'organo di controllo della Regione Emilia-Romagna, il potere di prescrivere al Ministro dei lavori pubblici la nomina di un commissario ad acta, da scegliere tra i funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione comunale di Riccione alla esecuzione del giudicato amministrativo (rilascio di una licenza edilizia).
Il giudice amministrativo, nel pronunciarsi in sede di giudizio di ottemperanza ex art. 27, n. 4, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, puo', tra l'altro, procedere direttamente o indirettamente alla nomina di un commissario ad acta per la esecuzione del giudicato, e tale attivita' che ha indubbio carattere giurisdizionale non si surroga a quella qualitativamente diversa dell'organo regionale di controllo (che viene esplicata in caso di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge, tra i quali rientrano, senza peraltro esaurirli, quelli da adottare per conformarsi ad un giudicato), perche' posta in essere nell'esercizio di un potere proprio (del tutto diverso da quello dell'organo di controllo che, comunque, preesiste alla pronuncia emessa nel giudizio di ottemperanza ed e' da questa indipendente); ed a sua volta, la stessa attivita' del commissario, in quanto si fonda sull'ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, alla quale e' legata da uno stretto nesso di strumentalita', differisce giuridicamente da quella che avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione, o in ipotesi da un commissario ad acta inviato dall'organo di controllo, pur essendo in pratica la medesima. Ne consegue che nell'esercizio di detto potere al giudice amministrativo va riconosciuta una prudente discrezionalita', sia nel determinarsi per l'uno o per l'altro mezzo di esecuzione del giudicato sia nella scelta (eventuale) del commissario ovvero dell'organo al quale demandarla, che puo' anche essere l'organo di controllo della Regione, senza che cio' comporti lesione delle competenze regionali, svolgentisi su piani diversi. Pertanto, va rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione proposto avverso il decreto del Ministero LL.PP. 24 giugno 1975, n. 397, e la decisione del Consiglio di Stato 4 dicembre 1974, n. 613, e dichiarato che spetta a quest'ultimo, e non all'organo di controllo della Regione Emilia-Romagna, il potere di prescrivere al Ministro dei lavori pubblici la nomina di un commissario ad acta, da scegliere tra i funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione comunale di Riccione alla esecuzione del giudicato amministrativo (rilascio di una licenza edilizia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte