Sentenza 75/1977 (ECLI:IT:COST:1977:75)
Massima numero 8826
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/77 D. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - NOMINA DIRETTA O INDIRETTA DI UN COMMISSARIO AD ACTA.
SENT. 75/77 D. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - NOMINA DIRETTA O INDIRETTA DI UN COMMISSARIO AD ACTA.
Testo
Il giudice amministrativo, adito in sede di giudizio di ottemperanza, esplica sempre attivita' di carattere giurisdizionale (come di desume dall'art. 27, comma primo, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), sia che sostituisca la propria decisione all'omesso provvedimento della pubblica amministrazione, che vi era tenuta in forza del giudicato formatosi nei suoi confronti; sia che ingiunga alla amministrazione medesima di provvedere essa stessa, entro un termine all'uopo prefissatole e con le modalita' specificate in sentenza; sia infine che disponga la nomina di un commisario per l'ipotesi che il termine abbia a decorrere infruttuosamente, e in quest'ultimo caso non rileva che tale nomina sia operata dal giudice amministrativo direttamente, ovvero attraverso l'interposizione di un organo amministrativo, poiche' a costui viene semplicemente demandata la scelta della persona, e non gia' conferito il potere di agire in via sostitutiva per mezzo di un "suo" commissario, come si verifica invece quando sia l'organo di controllo, di propria iniziativa, ad inviare un commissario ad acta presso amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.
Il giudice amministrativo, adito in sede di giudizio di ottemperanza, esplica sempre attivita' di carattere giurisdizionale (come di desume dall'art. 27, comma primo, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), sia che sostituisca la propria decisione all'omesso provvedimento della pubblica amministrazione, che vi era tenuta in forza del giudicato formatosi nei suoi confronti; sia che ingiunga alla amministrazione medesima di provvedere essa stessa, entro un termine all'uopo prefissatole e con le modalita' specificate in sentenza; sia infine che disponga la nomina di un commisario per l'ipotesi che il termine abbia a decorrere infruttuosamente, e in quest'ultimo caso non rileva che tale nomina sia operata dal giudice amministrativo direttamente, ovvero attraverso l'interposizione di un organo amministrativo, poiche' a costui viene semplicemente demandata la scelta della persona, e non gia' conferito il potere di agire in via sostitutiva per mezzo di un "suo" commissario, come si verifica invece quando sia l'organo di controllo, di propria iniziativa, ad inviare un commissario ad acta presso amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte