Sentenza 76/1977 (ECLI:IT:COST:1977:76)
Massima numero 8827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8828
Titolo
SENT. 76/77 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - ORDINE DI SUCCESSIONE - COD. CIV., ARTT. 570 E 586 - SUCCESSIONE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DEL DE CUIUS - RIFERIMENTO AL SOLO RAPPORTO DI PARENTELA LEGITTIMA - NON E' ESTESA AL FRATELLO NATURALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 76/77 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - ORDINE DI SUCCESSIONE - COD. CIV., ARTT. 570 E 586 - SUCCESSIONE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DEL DE CUIUS - RIFERIMENTO AL SOLO RAPPORTO DI PARENTELA LEGITTIMA - NON E' ESTESA AL FRATELLO NATURALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il vincolo di parentela naturale, che acquista valore giuridico solo se riconosciuto o dichiarato, opera in modo ristretto in quanto lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo oltre il rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti, al quale unicamente si riferisce il precetto di cui all'art. 30 della Costituzione. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 (che riguarda la successione dei fratelli e sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui si fa discendere il diritto a succedere, fra tali soggetti, deve essere legittima e non naturale) e 586 (il quale stabilisce che in mancanza di altri successibili, tra cui, dalle disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non e' compreso il fratello naturale del de cuius, l'eredita' e' devoluta allo Stato) cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 30, Cost. - sotto il profilo che al figlio naturale si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di succedere al proprio fratello o sorella, cosi' come previsto per il figlio legittimo, e del grave ed irrazionale trattamento sfavorevole che sarebbe stato recato al fratello naturale perche' non compreso tra i successibili in mancanza dei quali l'eredita' e' devoluta allo Stato. Cfr.: sentt. nn. 79 del 1969 e 50 del 1973.
Il vincolo di parentela naturale, che acquista valore giuridico solo se riconosciuto o dichiarato, opera in modo ristretto in quanto lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo oltre il rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti, al quale unicamente si riferisce il precetto di cui all'art. 30 della Costituzione. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 (che riguarda la successione dei fratelli e sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui si fa discendere il diritto a succedere, fra tali soggetti, deve essere legittima e non naturale) e 586 (il quale stabilisce che in mancanza di altri successibili, tra cui, dalle disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non e' compreso il fratello naturale del de cuius, l'eredita' e' devoluta allo Stato) cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 30, Cost. - sotto il profilo che al figlio naturale si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di succedere al proprio fratello o sorella, cosi' come previsto per il figlio legittimo, e del grave ed irrazionale trattamento sfavorevole che sarebbe stato recato al fratello naturale perche' non compreso tra i successibili in mancanza dei quali l'eredita' e' devoluta allo Stato. Cfr.: sentt. nn. 79 del 1969 e 50 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte