Sentenza 76/1977 (ECLI:IT:COST:1977:76)
Massima numero 8828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8827
Titolo
SENT. 76/77 B. FAMIGLIA - FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - TUTELA - COSTITUZIONE, ART. 30 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 76/77 B. FAMIGLIA - FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - TUTELA - COSTITUZIONE, ART. 30 - INTERPRETAZIONE.
Testo
La norma di cui all'art. 30, della Costituzione, secondo la quale "la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale", si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro.
La norma di cui all'art. 30, della Costituzione, secondo la quale "la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale", si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte