Sentenza 77/1977 (ECLI:IT:COST:1977:77)
Massima numero 8829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  11/05/1977;  Decisione del  11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8830


Titolo
SENT. 77/77 A. PROCESSO PENALE - COMPETENZA DEL GIUDICE - CODICE PROC. PEN., ART. 43 - AMMETTE L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO NEL SOLO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La limitazione posta dall'art. 43 C.P.P., secondo cui e' possibile far rilevare l'incompetenza per territorio non oltre il compimento delle formalita' di apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, non contrasta col principio del giudice naturale posto dall'art. 25 Cost.. Tale principio, invero, tutela essenzialmente la esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. La censurata limitazione non viola il alcun modo l'invocato precetto costituzionale perche' restano pur sempre determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita in modo da dare all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve giudicare. La disciplina restrittiva prevista al riguardo, d'altra parte, corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame, che attiene prevalentemente all'economia processuale e comporta minore rigidita' rispetto alla competenza funzionale, la quale investe invece l'intrinseca idoneita' del giudice alla funzione, per cui bene il legislatore ha ritenuto di limitare la possibilita' di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo, in ossequio al principio secondo cui la presenza di contrapposti interessi processuali giustifica norme che razionalmente consentano lo spostamento di competenza nei limiti in cui cio' valga a tutelare il contemperamento dei detti interessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte