Sentenza 77/1977 (ECLI:IT:COST:1977:77)
Massima numero 8830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8829
Titolo
SENT. 77/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - COD. PROC. PEN., ART. 43 - INCOMPETENZA TERRITORIALE - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - DELIMITAZIONE DELLA QUESTIONE PROPOSTA.
SENT. 77/77 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - COD. PROC. PEN., ART. 43 - INCOMPETENZA TERRITORIALE - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - DELIMITAZIONE DELLA QUESTIONE PROPOSTA.
Testo
Ai fini della dichiarazione di incompetenza territoriale nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, ammissibile solo nel caso in cui l'eccezione relativa risulti proposta in primo grado non ha rilievo, poiche' la situazione dell'imputato contumace va parificata a quella dell'imputato presente per quanto riguarda l'esercizio delle facolta' processuali e, quindi, anche in relazione alla possibilita' di eccepire l'incompetenza per territorio fino all'espletamento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, a norma dell'art. 42 C.P.P.. La questione di legittimita' del cennato sistema della legge in relazione all'art. 24 Cost. per il contumace cosiddetto "incolpevole" accennata nella parte motiva dell'ordinanza di rinvio come argomento meramente sussidiario a quelli posti a base della censura riferita all'art. 25 Cost., che risulta il solo indicato in dispositivo, non forma oggetto di esame da parte della Corte.
Ai fini della dichiarazione di incompetenza territoriale nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, ammissibile solo nel caso in cui l'eccezione relativa risulti proposta in primo grado non ha rilievo, poiche' la situazione dell'imputato contumace va parificata a quella dell'imputato presente per quanto riguarda l'esercizio delle facolta' processuali e, quindi, anche in relazione alla possibilita' di eccepire l'incompetenza per territorio fino all'espletamento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, a norma dell'art. 42 C.P.P.. La questione di legittimita' del cennato sistema della legge in relazione all'art. 24 Cost. per il contumace cosiddetto "incolpevole" accennata nella parte motiva dell'ordinanza di rinvio come argomento meramente sussidiario a quelli posti a base della censura riferita all'art. 25 Cost., che risulta il solo indicato in dispositivo, non forma oggetto di esame da parte della Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte