Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Assunzione agli impieghi regionali - Accertamento discrezionale della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di parità nell'accesso agli uffici pubblici e di buon andamento dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 9, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, stabilendo che, per le assunzioni regionali, sia facoltativo l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. In sede di concorso per accedere a impieghi regionali, la valutazione discrezionale suddetta costituisce uno degli aspetti riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, perché si manifesta nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane. Nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, ex art. 117, quarto comma, Cost., la Regione pertanto può calibrare i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018).