Sentenza 78/1977 (ECLI:IT:COST:1977:78)
Massima numero 8831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/77 A. MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 78/77 A. MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'istituto della liberazione condizionale, la cui disciplina non e' stata, sotto il profilo qui considerato, modificata ne' dalla legge 12 febbraio 1975, n. 6 (norme in tema di liberazione condizionale), ne' dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), comporta la sospensione della esecuzione di parte della pena, non la sua estinzione, che si verifica solo alla scadenza del relativo termine. Cio' risulta altresi' dalla disposizione dell'art. 177, primo comma, codice penale (confermata anche dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1975, n. 6), per cui la liberazione stessa puo' essere revocata qualora la persona liberata commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, con gli effetti ivi previsti per l'ulteriore esecuzione della pena. In conformita' a questi principi l'art. 230, n. 2, del codice penale dispone che la liberta' vigilata deve essere sempre ordinata quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; e l'art. 177 dello stesso codice coerentemente stabilisce, all'ultimo comma, che decorso tutto il tempo della pena inflitta, (ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo), senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta, e sono revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. E' evidente che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparita' di trattamento rispetto alle altre persone sottoposte alla medesima misura di sicurezza della liberta' vigilata, ai sensi degli artt. 228 e seguenti del codice penale. Trattasi infatti della liberta' vigilata di un condannato a cui e' stata concessa la liberazione condizionale; e questa Corte ha gia' avuto occasione di rilevare come il potere di revoca anticipata, non possa estendersi a questa fattispecie, "per l'impossibilita' di assimilare la comune figura della liberta' vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che necessariamente nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale" (sentenza n. 11 del 1970).
L'istituto della liberazione condizionale, la cui disciplina non e' stata, sotto il profilo qui considerato, modificata ne' dalla legge 12 febbraio 1975, n. 6 (norme in tema di liberazione condizionale), ne' dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), comporta la sospensione della esecuzione di parte della pena, non la sua estinzione, che si verifica solo alla scadenza del relativo termine. Cio' risulta altresi' dalla disposizione dell'art. 177, primo comma, codice penale (confermata anche dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1975, n. 6), per cui la liberazione stessa puo' essere revocata qualora la persona liberata commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, con gli effetti ivi previsti per l'ulteriore esecuzione della pena. In conformita' a questi principi l'art. 230, n. 2, del codice penale dispone che la liberta' vigilata deve essere sempre ordinata quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; e l'art. 177 dello stesso codice coerentemente stabilisce, all'ultimo comma, che decorso tutto il tempo della pena inflitta, (ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo), senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta, e sono revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. E' evidente che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparita' di trattamento rispetto alle altre persone sottoposte alla medesima misura di sicurezza della liberta' vigilata, ai sensi degli artt. 228 e seguenti del codice penale. Trattasi infatti della liberta' vigilata di un condannato a cui e' stata concessa la liberazione condizionale; e questa Corte ha gia' avuto occasione di rilevare come il potere di revoca anticipata, non possa estendersi a questa fattispecie, "per l'impossibilita' di assimilare la comune figura della liberta' vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che necessariamente nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale" (sentenza n. 11 del 1970).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte