Sentenza 78/1977 (ECLI:IT:COST:1977:78)
Massima numero 8832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/77 B. MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 78/77 B. MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 177, ultimo comma, non confligge con l'art. 24 della Costituzione, dato che il soggetto ammesso a liberazione condizionale e sottoposto alla liberta' vigilata non puo' certo dirsi sottratto alla tutela giurisdizionale, che gli e' garantita dalla facolta' di ricorso al giudice di sorveglianza, i cui provvedimenti, a norma degli artt. 635 e seguenti del codice di procedura penale, debbono essere motivati e sono suscettibili di impugnazione (sentenza n. 53 del 1968). La violazione dell'art. 24 non sussiste nemmeno come effetto dell'esclusione della possibilita' di riesame, da parte del giudice di sorveglianza, della pericolosita' sociale del sottoposto: trattandosi, in questa particolare applicazione, di una misura non revocabile e non prorogabile, non puo' esservi luogo ad accertamenti sulla pericolosita', il cui riesame da parte del giudice e' previsto dalla legge solo in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti circa la durata delle misure di sicurezza, che nell'ipotesi della liberazione condizionale, non possono essere adottati. Ne' puo' ravvisarsi deroga alcuna al principio della precostituzione del giudice, di cui all'art. 25 Cost., per il fatto che, quando sia decorso il tempo della pena inflitta, la revoca della misura di sicurezza, effetto automatico della declaratoria di estinzione della pena, compete al giudice della esecuzione anziche' al giudice di sorveglianza (art. 578 c.p.p.).
La disposizione dell'art. 177, ultimo comma, non confligge con l'art. 24 della Costituzione, dato che il soggetto ammesso a liberazione condizionale e sottoposto alla liberta' vigilata non puo' certo dirsi sottratto alla tutela giurisdizionale, che gli e' garantita dalla facolta' di ricorso al giudice di sorveglianza, i cui provvedimenti, a norma degli artt. 635 e seguenti del codice di procedura penale, debbono essere motivati e sono suscettibili di impugnazione (sentenza n. 53 del 1968). La violazione dell'art. 24 non sussiste nemmeno come effetto dell'esclusione della possibilita' di riesame, da parte del giudice di sorveglianza, della pericolosita' sociale del sottoposto: trattandosi, in questa particolare applicazione, di una misura non revocabile e non prorogabile, non puo' esservi luogo ad accertamenti sulla pericolosita', il cui riesame da parte del giudice e' previsto dalla legge solo in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti circa la durata delle misure di sicurezza, che nell'ipotesi della liberazione condizionale, non possono essere adottati. Ne' puo' ravvisarsi deroga alcuna al principio della precostituzione del giudice, di cui all'art. 25 Cost., per il fatto che, quando sia decorso il tempo della pena inflitta, la revoca della misura di sicurezza, effetto automatico della declaratoria di estinzione della pena, compete al giudice della esecuzione anziche' al giudice di sorveglianza (art. 578 c.p.p.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte