Sentenza 78/1977 (ECLI:IT:COST:1977:78)
Massima numero 8833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  11/05/1977;  Decisione del  11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8831  8832


Titolo
SENT. 78/77 C. MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Deve escludersi che il regime della liberta' vigilata per i condannati ammessi a liberazione condizionale, non consentendo la revocabilita' anticipata, ne renda inattuabile la rieducazione e l'emenda, con violazione del principio sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. A parte il fatto che tale principio si riferisce soltanto alle pene, deve ricordarsi che il regime proprio della liberta' vigilata, secondo quanto risulta dalle disposizioni degli artt. 648 e seguenti c.p.p., e' precisamente diretto, oltre che al controllo del comportamento del vigilato, anche al fine della graduale rieducazione e del cauto reinserimento sociale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte