Sentenza 79/1977 (ECLI:IT:COST:1977:79)
Massima numero 8834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
11/05/1977; Decisione del
11/05/1977
Deposito del 12/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA 4 LUGLIO 1974, N. 35, ART. 55 - DIFESA DELLA FAUNA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA - CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME STATALI IN MATERIA DI CACCIA, AD ECCEZIONE DI QUELLE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DALLA STESSA LEGGE REGIONALE - NON SONO ESCLUSE DALL'EFFETTO ABROGATIVO LE NORME STATALI AVENTI NATURA PENALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 117 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 79/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA 4 LUGLIO 1974, N. 35, ART. 55 - DIFESA DELLA FAUNA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA - CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME STATALI IN MATERIA DI CACCIA, AD ECCEZIONE DI QUELLE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DALLA STESSA LEGGE REGIONALE - NON SONO ESCLUSE DALL'EFFETTO ABROGATIVO LE NORME STATALI AVENTI NATURA PENALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 117 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Poiche' la fonte del potere sanzionatorio penale non puo' risiedere che nella legislazione dello Stato, e' da escludere che possa rientrare nella potesta' normativa regionale in una determinata materia l'introduzione, rimozione o variazione, con legge regionale, delle norme penali nella materia stessa. Pertanto, l'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attivita' venatoria"), secondo cui "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali", esprimendo cosi' in modo chiaro la volonta' del legislatore regionale di attribuire a tale legge efficacia abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia - il che trova conferma in altre numerose disposizioni della legge stessa (come ad es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, nonche' nella interpretazione giurisprudenziale consolidatasi sia di merito che di legittimita' - e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost. - nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.
Poiche' la fonte del potere sanzionatorio penale non puo' risiedere che nella legislazione dello Stato, e' da escludere che possa rientrare nella potesta' normativa regionale in una determinata materia l'introduzione, rimozione o variazione, con legge regionale, delle norme penali nella materia stessa. Pertanto, l'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attivita' venatoria"), secondo cui "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali", esprimendo cosi' in modo chiaro la volonta' del legislatore regionale di attribuire a tale legge efficacia abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia - il che trova conferma in altre numerose disposizioni della legge stessa (come ad es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, nonche' nella interpretazione giurisprudenziale consolidatasi sia di merito che di legittimita' - e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost. - nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte