Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Assunzioni a tempo indeterminato negli impieghi regionali - Chiamata dei candidati in graduatoria o per avviamento - Criteri - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 10, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, disciplinando i criteri per le assunzioni a tempo determinato negli impeghi regionali, e stabilendo che avvengano per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di avviamento o graduatoria, e che, nel caso sia necessario assumere più dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo più lungo avvenga nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o dell'elenco. Nelle more del giudizio, la disposizione impugnata dal Governo è stata abrogata dall'art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con effetto dal 27 aprile 2019, mentre in pubblica udienza il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dell'intervenuta abrogazione, ha dichiarato di non coltivare più alcun interesse per l'impugnazione, e la Regione ha dichiarato che, durante il periodo di vigenza - peraltro assai breve - la norma impugnata non ha ricevuto alcuna applicazione. (Precedente citato: sentenza n. 32 del 2015).
Lo ius superveniens determina la cessazione della materia del contendere, purché la modifica sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e la norma censurata non abbia, medio tempore, ricevuto applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2020 e n. 25 del 2020; ordinanza n. 140 del 2020).