Sentenza 86/1977 (ECLI:IT:COST:1977:86)
Massima numero 8843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 04/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8844  8845  8846  8847  8848  8849


Titolo
SENT. 86/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI PROCESSUALI RELATIVI AL GIUDIZIO A QUO (COMPETENZA) - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IPOTESI IN CUI IL GIUDICE DI MERITO ABBIA NEGATO LA PROPRIA COMPETENZA CONTESTUALMENTE ALLA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - NON SUSSISTE NELLA SPECIE, CARATTERIZZATA DA SITUAZIONE PROCESSUALE PIU' COMPLESSA: PLURALITA' DI ORDINANZE EMESSE DA GIUDICI DIVERSI, MA RELATIVE AD UN UNICO PROCESSO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Anche se e' vero che il potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale spetta solo al giudice che deve applicare la norma impugnata, e' pero' da escludere che sia sindacabile da parte della Corte l'esistenza dei presupposti processuali relativi al giudizio a quo, ed in particolare della competenza del giudice; insindacabilita', d'altra parte, che non puo' essere invocata quando detto giudice non abbia, esplicitamente o implicitamente, affermato la propria competenza, bensi' l'abbia egli stesso negata, con provvedimento contestuale alla proposizione dell'incidente di legittimita' costituzionale. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in cui la proposizione della questione, la sospensione del processo a quo e la trasmissione degli atti alla Corte, non siano - come di regola avviene - il risultato di una sola ordinanza, bensi' di due ordinanze, emesse in date diverse, da due giudici diversi, ancorche' con riferimento ad un unico processo. (Nella specie, il giudice istruttore di Torino, dopo aver espletato una voluminosa istruttoria, nel corso della quale erano venuti in applicazione gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., aveva pronunciato sentenza di incompetenza per territorio e contestualmente sollevato questione di legittimita' costituzionale di detti articoli; il giudice istruttore di Roma, cui gli atti erano stati trasmessi, aveva sospeso il giudizio a quo ex art. 23 della legge n. 87 del 1953, disposto la trasmissione degli atti alla Corte e le notificazioni ex art. 23, ultimo comma, della citata legge, aderendo cosi' nella sostanza alla proposta questione di legittimita' costituzionale). Cfr.: sent. n. 109 del 1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23