Sentenza 86/1977 (ECLI:IT:COST:1977:86)
Massima numero 8844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 04/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/77 B. PROCESSO PENALE - SEGRETO POLITICO-MILITARE - POTERE DI DECIDERE SULLA CONFERMA O MENO DEL SEGRETO - COD. PROC. PEN. ARTT. 342 E 352 - CONFERISCONO IL POTERE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ANZICHE' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 86/77 B. PROCESSO PENALE - SEGRETO POLITICO-MILITARE - POTERE DI DECIDERE SULLA CONFERMA O MENO DEL SEGRETO - COD. PROC. PEN. ARTT. 342 E 352 - CONFERISCONO IL POTERE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ANZICHE' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il compito di individuare fatti, atti e notizie che possano compromettere la sicurezza dello Stato e debbano, quindi, restare segreti puo' essere definito istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli, cioe', ai quali spetta di salvaguardare la esistenza, la integrita', la essenza democratica dello Stato. Da cio' consegue che, se anche la iniziativa di operazioni che attengono alla sicurezza nazionale puo' partire da organi diversi e minori, quando si tratta di adottare decisioni definitive e vincolanti non puo' non intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 95 della Costituzione, "dirige la politica generale del Governo assumendone la responsabilita'" e "coordina l'attivita' dei ministri", per cui deve a lui essere riportata la direzione della gestione di tutto quanto concerne i supremi interessi dello Stato, ivi compresi quelli della sua difesa esterna. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte d'appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri, se la dichiarazione fatta da pubblici ufficiali, pubblici impiegati od incaricati di un pubblico servizio nel corso di un'istruttoria penale in ordine ad un segreto di Stato viene ritenuta non fondata dall'autorita' procedente.
Il compito di individuare fatti, atti e notizie che possano compromettere la sicurezza dello Stato e debbano, quindi, restare segreti puo' essere definito istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli, cioe', ai quali spetta di salvaguardare la esistenza, la integrita', la essenza democratica dello Stato. Da cio' consegue che, se anche la iniziativa di operazioni che attengono alla sicurezza nazionale puo' partire da organi diversi e minori, quando si tratta di adottare decisioni definitive e vincolanti non puo' non intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 95 della Costituzione, "dirige la politica generale del Governo assumendone la responsabilita'" e "coordina l'attivita' dei ministri", per cui deve a lui essere riportata la direzione della gestione di tutto quanto concerne i supremi interessi dello Stato, ivi compresi quelli della sua difesa esterna. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte d'appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri, se la dichiarazione fatta da pubblici ufficiali, pubblici impiegati od incaricati di un pubblico servizio nel corso di un'istruttoria penale in ordine ad un segreto di Stato viene ritenuta non fondata dall'autorita' procedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 95
co. 1
Altri parametri e norme interposte