Sentenza 86/1977 (ECLI:IT:COST:1977:86)
Massima numero 8845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 04/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/77 C. PROCESSO PENALE - SEGRETO POLITICO-MILITARE - POTERE DI DECIDERE DEFINITIVAMENTE SULLA CONFERMA O MENO DEL SEGRETO - MOTIVAZIONE NECESSARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - NON PREVEDONO L'OBBLIGO DI MOTIVARE IL PROVVEDIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 86/77 C. PROCESSO PENALE - SEGRETO POLITICO-MILITARE - POTERE DI DECIDERE DEFINITIVAMENTE SULLA CONFERMA O MENO DEL SEGRETO - MOTIVAZIONE NECESSARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - NON PREVEDONO L'OBBLIGO DI MOTIVARE IL PROVVEDIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il provvedimento che definitivamente decide sul mantenimento del segreto di Stato deve essere motivato, cioe' contenere l'indicazione delle ragioni essenziali che stanno a fondamento della conferma del segreto, allo scopo non solo di consentire il controllo del giudice ma soprattutto di agevolare il sindacato politico del Parlamento (organo rappresentativo del popolo, cui appartiene quella sovranita' che potrebbe essere intaccata, e che percio' puo' adottare le misure piu' idonee per garantire la sicurezza della comunita' nazionale), nei confronti del quale l'Esecutivo e' responsabile del proprio operato ai sensi degli artt. 94 e segg. della Costituzione. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto (restando, di conseguenza, caducato il procedimento previsto dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 352).
Il provvedimento che definitivamente decide sul mantenimento del segreto di Stato deve essere motivato, cioe' contenere l'indicazione delle ragioni essenziali che stanno a fondamento della conferma del segreto, allo scopo non solo di consentire il controllo del giudice ma soprattutto di agevolare il sindacato politico del Parlamento (organo rappresentativo del popolo, cui appartiene quella sovranita' che potrebbe essere intaccata, e che percio' puo' adottare le misure piu' idonee per garantire la sicurezza della comunita' nazionale), nei confronti del quale l'Esecutivo e' responsabile del proprio operato ai sensi degli artt. 94 e segg. della Costituzione. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto (restando, di conseguenza, caducato il procedimento previsto dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 352).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 94
Altri parametri e norme interposte