Sentenza 86/1977 (ECLI:IT:COST:1977:86)
Massima numero 8846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 04/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/77 D. COSTITUZIONE - VALORI DA ESSA GARANTITI - LORO CONCORSO - FONDAMENTO IN ESIGENZE COSTITUZIONALMENTE PROTETTE - FATTISPECIE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE E PRINCIPIO DI SEGRETEZZA - POSSIBILE CONDIZIONAMENTO DELLA PRIMA A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO - PROVVEDIMENTO DELL'ESECUTIVO CHE OPPONE IL SEGRETO - SINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE, MA SOPRATTUTTO IN SEDE PARLAMENTARE - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE IL PROVVEDIMENTO SIA MOTIVATO.
SENT. 86/77 D. COSTITUZIONE - VALORI DA ESSA GARANTITI - LORO CONCORSO - FONDAMENTO IN ESIGENZE COSTITUZIONALMENTE PROTETTE - FATTISPECIE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE E PRINCIPIO DI SEGRETEZZA - POSSIBILE CONDIZIONAMENTO DELLA PRIMA A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO - PROVVEDIMENTO DELL'ESECUTIVO CHE OPPONE IL SEGRETO - SINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE, MA SOPRATTUTTO IN SEDE PARLAMENTARE - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE IL PROVVEDIMENTO SIA MOTIVATO.
Testo
Nel bilanciamento di interessi ugualmente garantiti dalla Costituzione occorre stabilire, nei casi nei quali vengano in conflitto, a quale di essi viene data prevalenza nel sistema costituzionale in quanto rispondente ad esigenze insopprimibili della collettivita'. Di conseguenza, non v'e' dubbio che nel contrasto fra l'interesse della sicurezza e quello della giustizia, il primo costituisca interesse essenziale, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale e' la giurisdizione. E' ben possibile quindi il condizionamento della funzione giurisdizionale a tutela della sicurezza dello Stato, con il solo limite della necessita' della motivazione del provvedimento da parte dell'Esecutivo che oppone il segreto di Stato, onde rendere possibile il sindacato, oltre che ad opera del giudice, soprattutto in sede parlamentare (in modo che sia assicurato l'equilibrio tra i vari poteri, evitando situazioni che potrebbero sfociare in un conflitto di attribuzioni). Cfr.: sentt. nn. 114 del 1968, 175 del 1970 e 49 del 1977.
Nel bilanciamento di interessi ugualmente garantiti dalla Costituzione occorre stabilire, nei casi nei quali vengano in conflitto, a quale di essi viene data prevalenza nel sistema costituzionale in quanto rispondente ad esigenze insopprimibili della collettivita'. Di conseguenza, non v'e' dubbio che nel contrasto fra l'interesse della sicurezza e quello della giustizia, il primo costituisca interesse essenziale, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale e' la giurisdizione. E' ben possibile quindi il condizionamento della funzione giurisdizionale a tutela della sicurezza dello Stato, con il solo limite della necessita' della motivazione del provvedimento da parte dell'Esecutivo che oppone il segreto di Stato, onde rendere possibile il sindacato, oltre che ad opera del giudice, soprattutto in sede parlamentare (in modo che sia assicurato l'equilibrio tra i vari poteri, evitando situazioni che potrebbero sfociare in un conflitto di attribuzioni). Cfr.: sentt. nn. 114 del 1968, 175 del 1970 e 49 del 1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte