Sentenza 86/1977 (ECLI:IT:COST:1977:86)
Massima numero 8847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 04/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8843  8844  8845  8846  8848  8849


Titolo
SENT. 86/77 E. SEGRETO POLITICO-MILITARE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - CONCETTO E FONDAMENTO - FINALITA' - DIFESA DELLA PATRIA E SICUREZZA NAZIONALE - ATTINENZA AGLI INTERESSI DELLO STATO-COMUNITA' - DISTINZIONE DI DETTI INTERESSI DA QUELLI DEL GOVERNO E DEI PARTITI CHE LO SORREGGONO.

Testo
Per dare concreto contenuto alla nozione del segreto politico-militare, oggetto della disciplina di cui agli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., occorre fare riferimento al concetto di difesa dello Stato quale risulta da disposizioni come l'art. 87 Cost. (il quale prevede un organo ad hoc denominato Consiglio supremo di difesa e che certamente, anche nel silenzio della norma, ha compiti attinenti in maniera rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e, pertanto, la sicurezza dello Stato), e tale concetto va messo in relazione con altri articoli della stessa Costituzione ( quali, ad esempio, 1 e 5), con riguardo ai quali si puo' parlare di sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessita' della protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale, dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettivita' organizzata a Stato e che possono coinvolgere la sua stessa esistenza. Tali interessi istituzionali devono quindi attenere allo Stato-comunita' e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono. Cfr. sent. n. 82 del 1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 87

Altri parametri e norme interposte