Sentenza 86/1977 (ECLI:IT:COST:1977:86)
Massima numero 8848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 04/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/77 F. SEGRETO POLITICO-MILITARE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - ESIGENZA DI MIGLIORE DEFINIZIONE LEGISLATIVA DELLA MATERIA - CRITERI.
SENT. 86/77 F. SEGRETO POLITICO-MILITARE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - ESIGENZA DI MIGLIORE DEFINIZIONE LEGISLATIVA DELLA MATERIA - CRITERI.
Testo
Il segreto politico-militare, oggetto della disciplina di cui agli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., puo' trovare legittimazione solo quando si tratta di agire per la salvaguardia dei supremi, imprescindibili interessi dello Stato (quali la indipendenza nazionale, l'unita' e l'indivisibilita' ed i caratteri riassunti nella formula di "Repubblica democratica"), per cui mai potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento in sede giurisdizionale di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Di conseguenza, al criterio oggettivo della materia - che andrebbe meglio definita in sede legislativa - si deve aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine, il quale puo' essere dichiarato all'inizio di una determinata operazione o di una determinata serie di atti o di fatti fra loro collegati, anche se non sono da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile.
Il segreto politico-militare, oggetto della disciplina di cui agli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., puo' trovare legittimazione solo quando si tratta di agire per la salvaguardia dei supremi, imprescindibili interessi dello Stato (quali la indipendenza nazionale, l'unita' e l'indivisibilita' ed i caratteri riassunti nella formula di "Repubblica democratica"), per cui mai potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento in sede giurisdizionale di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Di conseguenza, al criterio oggettivo della materia - che andrebbe meglio definita in sede legislativa - si deve aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine, il quale puo' essere dichiarato all'inizio di una determinata operazione o di una determinata serie di atti o di fatti fra loro collegati, anche se non sono da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte