Sentenza 86/1977 (ECLI:IT:COST:1977:86)
Massima numero 8849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 04/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/77 G. SEGRETO POLITICO-MILITARE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - COMPETENZA A STABILIRE QUANDO IL SEGRETO SIA NECESSARIO - NATURA - SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EX ART. 95, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONALE.
SENT. 86/77 G. SEGRETO POLITICO-MILITARE - COD. PROC. PEN., ARTT. 342 E 352 - COMPETENZA A STABILIRE QUANDO IL SEGRETO SIA NECESSARIO - NATURA - SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EX ART. 95, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONALE.
Testo
La individuazione di tutto cio' che - se sottratto al segreto - potrebbe compromettere la sicurezza dello Stato, e per cui quindi si impone che il segreto sia mantenuto, costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorita' preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non puo' non consistere in una attivita' ampiamente discrezionale, e, piu' precisamente, di una discrezionalita' che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalita' meramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei publicae. Di conseguenza, la competenza a stabilire in via definitiva quando il segreto sia necessario, anche ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dagli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., puo' essere ritenuta istituzionale per i supremi organi dello Stato, e tra questi per chi e' posto al vertice della organizzazione amministrativa, cioe' il Presidente del Consiglio dei ministri il quale - in virtu' dell'art. 95, primo comma, Cost. - "dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile", ed in questa espressione non puo' non essere compresa la suprema attivita' politica, quella attinente alla difesa esterna ed interna dello Stato, e "coordina l'attivita' dei ministri", sicche' e' a tale organo che deve essere riportata la gestione di tutto cio' che concerne i supremi interessi dello Stato.
La individuazione di tutto cio' che - se sottratto al segreto - potrebbe compromettere la sicurezza dello Stato, e per cui quindi si impone che il segreto sia mantenuto, costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorita' preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non puo' non consistere in una attivita' ampiamente discrezionale, e, piu' precisamente, di una discrezionalita' che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalita' meramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei publicae. Di conseguenza, la competenza a stabilire in via definitiva quando il segreto sia necessario, anche ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dagli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., puo' essere ritenuta istituzionale per i supremi organi dello Stato, e tra questi per chi e' posto al vertice della organizzazione amministrativa, cioe' il Presidente del Consiglio dei ministri il quale - in virtu' dell'art. 95, primo comma, Cost. - "dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile", ed in questa espressione non puo' non essere compresa la suprema attivita' politica, quella attinente alla difesa esterna ed interna dello Stato, e "coordina l'attivita' dei ministri", sicche' e' a tale organo che deve essere riportata la gestione di tutto cio' che concerne i supremi interessi dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 95
co. 1
Altri parametri e norme interposte