Sentenza 87/1977 (ECLI:IT:COST:1977:87)
Massima numero 8850
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ROSSI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 87/77. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA DELLE DUE FASI (AMMISSIBILITA' IN ASTRATTO E MERITO) - INIZIO DELLA SECONDA CON IL DEPOSITO PRESSO LA CORTE DEL RICORSO CON LA PROVA DELLE ESEGUITE NOTIFICAZIONI - OMISSIONE DEL DEPOSITO NEL TERMINE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 37 E 22; NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI INNAZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ART. 26).

Testo
Data l'autonomia delle due fasi in cui si articola (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37) la procedura del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (la prima diretta alla delibazione dell'ammissibilita' in astratto del ricorso e la seconda, eventuale, destinata all'esame del merito) affinche' apra ritualmente quest'ultima e' necessario (art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale) che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati, ed entro venti giorni dall'ultima notificazione depositi presso la Cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle eseguite notificazioni. L'omissione del deposito (che e' l'atto che apre la seconda fase del procedimento) entro il termine suddetto, produce la decadenza del ricorso, dovendosi ritenere applicabili in materia - per il richiamo fattone dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953 - i principi del Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in connessione con l'art. 36 del t.u. delle leggi sul Consiglio stesso (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054). (Nella specie e' stato dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino, in seguito al rifiuto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere all'Autorita' giudiziaria, nella loro integralita', documenti ritenuti coperti da segreto politico-militare, perche' dopo che la prima fase del conflitto si era chiusa con l'ordinanza n. 49 del 1977, il ricorrente aveva omesso di provvedere in termini al prescritto deposito).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 22  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26  

regio decreto  26/06/1924  n. 1054  art. 36