Sentenza 200/2020 (ECLI:IT:COST:2020:200)
Massima numero 42782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/07/2020; Decisione del
22/07/2020
Deposito del 10/09/2020; Pubblicazione in G. U. 16/09/2020
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore presumibilmente applicata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore presumibilmente applicata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, non è accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere per successiva abrogazione della norma impugnata. Sebbene, nelle more del giudizio, la norma indicata sia stata abrogata dall'art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con decorrenza 27 aprile 2019, non solo, in sede di pubblica udienza, il ricorrente non ha esteso a questa disposizione la propria volontà di non coltivare l'impugnazione proposta, ma, inoltre, non c'è evidenza alcuna della sua mancata applicazione medio tempore. Essa, infatti, è rimasta in vigore per più di quattro mesi (dal 1° gennaio al 26 aprile 2019), arco temporale durante il quale non può escludersi che l'effetto lamentato dallo Stato sia venuto in essere. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 191 del 2017).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, non è accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere per successiva abrogazione della norma impugnata. Sebbene, nelle more del giudizio, la norma indicata sia stata abrogata dall'art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con decorrenza 27 aprile 2019, non solo, in sede di pubblica udienza, il ricorrente non ha esteso a questa disposizione la propria volontà di non coltivare l'impugnazione proposta, ma, inoltre, non c'è evidenza alcuna della sua mancata applicazione medio tempore. Essa, infatti, è rimasta in vigore per più di quattro mesi (dal 1° gennaio al 26 aprile 2019), arco temporale durante il quale non può escludersi che l'effetto lamentato dallo Stato sia venuto in essere. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 191 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
27/12/2018
n. 29
art. 2
co. 2
legge della Regione Liguria
25/03/1996
n. 15
art. 16
co. 11
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte