Sentenza 88/1977 (ECLI:IT:COST:1977:88)
Massima numero 8851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8852  8853


Titolo
SENT. 88/77 A. PROCESSO CIVILE - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COD. PROC. CIV., ART. 136 E DISP. ATT., ART. 45 (IN RELAZIONE ALL'ART. 149 DELLO STESSO CODICE) - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA - OMISSIONE DELLA INDICAZIONE DI AVVISO DI RICEVIMENTO - DIVERSITA' DELLA NOTIFICAZIONE - DIFFERENZA DELLE DUE CATEGORIE DI ATTI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel processo civile comunicazione e notificazione appartengono a due distinte categorie di trasmissione di documenti, che, anche quando siano effettuate attraverso il servizio postale, legittimano una regolamentazione differenziata. E' pertanto da escludere che la mancata indicazione negli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. (in relazione all'art. 149 stesso codice), riguardo alla comunicazione a mezzo posta, che a questa faccia seguito l'avviso di ricevimento, comporti una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sol perche' per la notificazione a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario, l'avviso e' invece previsto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte