Sentenza 88/1977 (ECLI:IT:COST:1977:88)
Massima numero 8852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8851  8853


Titolo
SENT. 88/77 B. PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - EFFETTO, NORMALMENTE PROPRIO DELLE PRIME, MA IN QUALCHE CASO ANCHE DELLE SECONDE, DI SEGNARE L'INIZIO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI.

Testo
Nel processo civile le comunicazioni non hanno per regola l'effetto, che hanno normalmente le notificazioni, di segnare il momento per la decorrenza dei termini. Esiste tuttavia una serie di casi in cui il giorno del compimento della comunicazione e' assunto come dies a quo per la decorrenza di termini perentori: termine per la proposizione del regolamento di competenza (articolo 47, secondo comma, cod. proc. civ.); termine per la proposizione di reclamo avverso la ordinanza pronunziata fuori udienza (articolo 78 cod. proc. civ.); termine per il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo di cognizione (art. 308 cod. proc. civ.); ecc..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte