Sentenza 88/1977 (ECLI:IT:COST:1977:88)
Massima numero 8853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8851  8852


Titolo
SENT. 88/77 C. PROCESSO CIVILE - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COD. PROC. CIV., ART. 136 E DISP. ATT., ART. 45 (IN RELAZIONE ALL'ART. 149 DELLO STESSO CODICE) - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA INVIATA DAL CANCELLIERE - OMISSIONE DELLA INDICAZIONE DI AVVISO DI RICEVIMENTO - DECORRENZA DEI TERMINI - SECONDO CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE ESIGE LA PROVA DEL RICEVIMENTO - ADESIONE A TALE INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo la giurisprudenza, ribadita e consolidata, della Cassazione, nel processo civile, quando dalla data della comunicazione (quale che sia il modo in cui questa si effettui) decorre il termine per una impugnazione, e' sempre necessario che si conosca il giorno in cui la notifica e' pervenuta al destinatario. Onde il principio per cui, ove il biglietto di comunicazione sia stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basta a dimostrazione del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della raccomandata, ma e' necessaria l'attestazione del ricevimento. Cosicche', non potendo la Corte, pur nella sua piena autonomia di giudizio, non tener conto di questa interpretazione, che alle disposizioni legislative in materia (artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att.) conferisce il loro effettivo valore, ne consegue che le disposizioni stesse non violano il diritto di difesa (art. 24 Cost.) poiche' se rettamente intese non danno luogo, nelle ipotesi suddette, ove manchi la prova del ricevimento della comunicazione, a decadenza di diritti. Cfr. sent. n. 3 del 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte