Sentenza 89/1977 (ECLI:IT:COST:1977:89)
Massima numero 8855
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8854  8856


Titolo
SENT. 89/77 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - DELIMITAZIONE DELLA MATERIA (COSTITUZIONE, ART. 117; D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 10).

Testo
In base al concetto di istruzione professionale emerso in sede dottrinale e di progettazioni normative, presente al legislatore all'atto del trasferimento alle Regioni delle funzioni relative (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10) ed al quale occorre aver riguardo nel considerare la portata della materia che l'art. 117 Cost. comprende tra quelle di competenza delle Regioni, l'"istruzione artigiana e professionale" si caratterizza per la diretta finalizzazione all'acquisizione di nozioni necessarie sul piano operativo per l'immediato esercizio di attivita' tecnico-pratiche, anche se non riconducibili ai concetti tradizionali di arti e mestieri. Sotto tale profilo, l'"istruzione artigiana e professionale" si distingue dalla istruzione in senso lato, attinente all'ordinamento scolastico e - tranne le limitate e transitorie competenze regionali ex art. 4 d.P.R. 1972, n. 10 - di competenza statale; la quale pur se impartisce conoscenze tecniche utili per l'esercizio di una o piu' professioni ha come scopo la complessiva formazione della personalita'. D'altra parte e' da escludersi che dal decreto di trasferimento n. 10 del 1972 possa (cfr. artt. 1, lett. h, e 7 stesso decreto) trarsi una nozione restrittiva dell'istruzione professionale nel senso che sia riferibile ai soli lavoratori dipendenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte