Sentenza 89/1977 (ECLI:IT:COST:1977:89)
Massima numero 8856
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8854  8855


Titolo
SENT. 89/77 C.CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E LOMBARDIA - D.M. 26 MAGGIO 1975 - DISCIPLINA DEI CORSI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO - ATTINENZA ALLA ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - COMPETENZA DELLE REGIONI NELLA MATERIA - LIMITE - FASE TERMINALE DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO DELLA FREQUENZA DEI CORSI STESSI - EFFICACIA DELL'ABILITAZIONE NELL'INTERO TERRITORIO DELLO STATO - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO IMPUGNATO - EFFETTI DIVERSI PER LE SINGOLE RICORRENTI.

Testo
I corsi professionali abilitanti previsti dagli artt. 5 e 6 legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, non risultano rivolti ad una formazione culturale di tipo generale, sibbene a fornire precisamente cognizioni tecnico-pratiche (come le conoscenze merceologiche) necessarie per l'esercizio dell'attivita' di commerciante. Percio' la regolamentazione di essi, anche se ne siano destinatari imprenditori autonomi, non puo' considerarsi estranea alla materia della "istruzione professionale" di competenza regionale. Con un limite, tuttavia, per quel che attiene alla valutazione del risultato della frequenza ai corsi stessi, che risolvendosi nell'attribuzione di un titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di commerciante nell'intero territorio dello Stato, si inserisce con carattere di diretta strumentalita' nell'ambito della materia del "commercio", di competenza statuale. Di conseguenza il decreto 26 maggio 1975 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che, impugnato per conflitto di attribuzione con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, ha appunto per oggetto tale regolamentazione, deve essere annullato, ad eccezione, per quanto sopra detto, delle disposizioni degli artt. 5 e 2. Peraltro l'annullamento del decreto ha efficacia diversa nei confronti delle singole Regioni ricorrenti, secondo che esse, dopo l'attuato trasferimento ex d.P.R. 1972, n. 10, abbiano (come la Regione Lombardia) o non abbiano (come la Toscana e l'Emilia-Romagna) concretamente legiferato, nella materia de qua, anche riguardo ai corsi in questione. Per il capoverso dell'art. 1 del decreto (concernente il potere amministrativo di istituzione e riconoscimento dei corsi) l'annullamento (per la immediata operativita' al riguardo del d.P.R. n. 10 del 1972) e' invece pienamente efficace a favore di tutte le ricorrenti. Cfr.: sent. n. 216 del 1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte