Sentenza 90/1977 (ECLI:IT:COST:1977:90)
Massima numero 8857
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8858
Titolo
SENT. 90/77 A. ENTI LOCALI - CONSIGLIO COMUNALE - CONVOCAZIONE IN VIA STRAORDINARIA - INIZIATIVA DEL PREFETTO - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - DISTINZIONE DAL CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ATTI DEI COMUNI GIA' DI COMPETENZA DEL PREFETTO E ORA DELLE SEZIONI DI CONTROLLO DELLE REGIONI (T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPR. CON R.D. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 124; LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 56 E 59; COSTITUZIONE, ART. 128). CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE CAMPANIA - DELIBERA COMUNALE DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ADOTTATA SU ISTANZA DEL PREFETTO - ANNULLAMENTO CON STATUIZIONE DEL 14 FEBBRAIO 1975 DELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONVOCAZIONE IN VIA STRAORDINARIA DI CONSIGLIO COMUNALE PER ELEGGERE SINDACO E ASSESSORI - COMPETENZA A PROMUOVERLA DEL PREFETTO.
SENT. 90/77 A. ENTI LOCALI - CONSIGLIO COMUNALE - CONVOCAZIONE IN VIA STRAORDINARIA - INIZIATIVA DEL PREFETTO - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - DISTINZIONE DAL CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ATTI DEI COMUNI GIA' DI COMPETENZA DEL PREFETTO E ORA DELLE SEZIONI DI CONTROLLO DELLE REGIONI (T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPR. CON R.D. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 124; LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ARTT. 56 E 59; COSTITUZIONE, ART. 128). CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE CAMPANIA - DELIBERA COMUNALE DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ADOTTATA SU ISTANZA DEL PREFETTO - ANNULLAMENTO CON STATUIZIONE DEL 14 FEBBRAIO 1975 DELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONVOCAZIONE IN VIA STRAORDINARIA DI CONSIGLIO COMUNALE PER ELEGGERE SINDACO E ASSESSORI - COMPETENZA A PROMUOVERLA DEL PREFETTO.
Testo
L'iniziativa del Prefetto per la convocazione in via straordinaria del Consiglio comunale, prevista dall'art. 124 T.U. legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, confermato in vigore da successive disposizioni integrative, pur nell'attuale assetto decentrato della pubblica amministrazione e nella accresciuta dimensione delle autonomie locali, e' giustificata come strumento di intervento per la tutela di interessi pubblici, come quelli attinenti allo stimolo e all'attuazione del regolare funzionamento del Consiglio comunale, lasciando tuttavia libero l'organo collegiale locale quanto al contenuto delle deliberazioni di sua competenza. Tale iniziativa non puo' considerarsi esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti dei Comuni, che, gia' attribuito al Prefetto, e' deferito (artt. 56 e 59, ult. comma, legge 10 febbraio 1953, n.62) alle Sezioni di controllo delle Regioni, perche' costituisce esercizio di un potere originariamente proprio dello stesso Prefetto, in linea concorrente con gli altri soggetti (sindaco, giunta, ecc.) cui e' demandata parallela facolta'. Va pertanto accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per conflitto di attribuzione, tra Stato e Regione Campania, sorto a seguito delle deliberazioni nn. 200, 201 e 202 del 14 febbraio 1975 della Sezione provinciale di Salerno del Comitato regionale di controllo, con le quali era stata annullata una deliberazione del Consiglio comunale di Battipaglia in quanto convocato su istanza del Prefetto. Cfr.: sent. n. 164 del 1972.
L'iniziativa del Prefetto per la convocazione in via straordinaria del Consiglio comunale, prevista dall'art. 124 T.U. legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, confermato in vigore da successive disposizioni integrative, pur nell'attuale assetto decentrato della pubblica amministrazione e nella accresciuta dimensione delle autonomie locali, e' giustificata come strumento di intervento per la tutela di interessi pubblici, come quelli attinenti allo stimolo e all'attuazione del regolare funzionamento del Consiglio comunale, lasciando tuttavia libero l'organo collegiale locale quanto al contenuto delle deliberazioni di sua competenza. Tale iniziativa non puo' considerarsi esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti dei Comuni, che, gia' attribuito al Prefetto, e' deferito (artt. 56 e 59, ult. comma, legge 10 febbraio 1953, n.62) alle Sezioni di controllo delle Regioni, perche' costituisce esercizio di un potere originariamente proprio dello stesso Prefetto, in linea concorrente con gli altri soggetti (sindaco, giunta, ecc.) cui e' demandata parallela facolta'. Va pertanto accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per conflitto di attribuzione, tra Stato e Regione Campania, sorto a seguito delle deliberazioni nn. 200, 201 e 202 del 14 febbraio 1975 della Sezione provinciale di Salerno del Comitato regionale di controllo, con le quali era stata annullata una deliberazione del Consiglio comunale di Battipaglia in quanto convocato su istanza del Prefetto. Cfr.: sent. n. 164 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte