Sentenza 91/1977 (ECLI:IT:COST:1977:91)
Massima numero 8859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 91/77. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PROCEDURA DEI RICORSI - SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE RICORSO - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ARTT. 44, SESTO E SETTIMO COMMA, E 46, SECONDA PARTE, TERZO COMMA - FACOLTA' DEL DIRETTORE DELLA SEDE INPS DI RICORRERE IN SECONDA ISTANZA - CONDIZIONE DI UN SUO PREVIO E MOTIVATO DISSENSO GIA' INSERITO A VERBALE - NON SUSSISTE ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA (LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 91/77. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PROCEDURA DEI RICORSI - SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE RICORSO - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ARTT. 44, SESTO E SETTIMO COMMA, E 46, SECONDA PARTE, TERZO COMMA - FACOLTA' DEL DIRETTORE DELLA SEDE INPS DI RICORRERE IN SECONDA ISTANZA - CONDIZIONE DI UN SUO PREVIO E MOTIVATO DISSENSO GIA' INSERITO A VERBALE - NON SUSSISTE ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA (LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 27, lett. c) della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici) conferisce delega al Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina dei ricorsi, in relazione al decentramento previsto al punto b dello stesso articolo. E poiche' in tale disciplina deve ritenersi compresa anche la determinazione dei soggetti legittimati alla proposizione dei ricorsi, non puo' ritenersi viziato da eccesso di delega l'art. 44, sesto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (in base alla legge suddetta emanato) il quale attribuisce al direttore provinciale dell'INPS, chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi degli interessati, il diritto di proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, in occasione della decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Tale potesta' di ricorso - intesa com'e' a consentire la possibilita' di correggere non soltanto gli errori a danno dei singoli assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno dell'Istituto e quindi della generalita' degli stessi assicurati - e'd'altronde riconosciuta al direttore dell'INPS al fine di realizzare quella particolare forma di collaborazione amministrativa, per cui l'organo di un ente puo' impugnare l'atto di un altro organo dello stesso ente, ammessa dalla legge anche in altri casi. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'indicato art. 44, sesto comma, d.P.R. n. 639 del 1970, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. E di conseguenza anche infondata e' l'altra questione, formulata in subordine all'accoglimento della prima, nei confronti dello stesso art. 44, settimo comma, e dell'art. 46, seconda parte, terzo comma, del decreto medesimo.
L'art. 27, lett. c) della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici) conferisce delega al Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina dei ricorsi, in relazione al decentramento previsto al punto b dello stesso articolo. E poiche' in tale disciplina deve ritenersi compresa anche la determinazione dei soggetti legittimati alla proposizione dei ricorsi, non puo' ritenersi viziato da eccesso di delega l'art. 44, sesto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (in base alla legge suddetta emanato) il quale attribuisce al direttore provinciale dell'INPS, chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi degli interessati, il diritto di proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, in occasione della decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Tale potesta' di ricorso - intesa com'e' a consentire la possibilita' di correggere non soltanto gli errori a danno dei singoli assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno dell'Istituto e quindi della generalita' degli stessi assicurati - e'd'altronde riconosciuta al direttore dell'INPS al fine di realizzare quella particolare forma di collaborazione amministrativa, per cui l'organo di un ente puo' impugnare l'atto di un altro organo dello stesso ente, ammessa dalla legge anche in altri casi. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'indicato art. 44, sesto comma, d.P.R. n. 639 del 1970, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. E di conseguenza anche infondata e' l'altra questione, formulata in subordine all'accoglimento della prima, nei confronti dello stesso art. 44, settimo comma, e dell'art. 46, seconda parte, terzo comma, del decreto medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte