Sentenza 92/1977 (ECLI:IT:COST:1977:92)
Massima numero 8860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 92/77. LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - ASILI NIDO - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 34 - DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO ISTITUITO CAMERE DI ALLATTAMENTO O ASILI NIDO AZIENDALI FUNZIONANTI AL 15 DICEMBRE 1971 - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DEGLI ASILI - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, ART. 8 - AUMENTO CONTRIBUTIVO PER FONDO SPECIALE ASILI NIDO - IMPOSIZIONE DI ESSO (ANCHE) ALLE IMPRESE OBBLIGATE A TENERE IN ATTIVITA' GLI ASILI NIDO AZIENDALI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, ART. 11 - SOTTRAZIONE ALLE IMPRESE PRIVATE DEL SERVIZIO SOCIALE DEGLI ASILI NIDO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INFONDATEZZA.
SENT. 92/77. LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - ASILI NIDO - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 34 - DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO ISTITUITO CAMERE DI ALLATTAMENTO O ASILI NIDO AZIENDALI FUNZIONANTI AL 15 DICEMBRE 1971 - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DEGLI ASILI - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, ART. 8 - AUMENTO CONTRIBUTIVO PER FONDO SPECIALE ASILI NIDO - IMPOSIZIONE DI ESSO (ANCHE) ALLE IMPRESE OBBLIGATE A TENERE IN ATTIVITA' GLI ASILI NIDO AZIENDALI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. LAVORO - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, ART. 11 - SOTTRAZIONE ALLE IMPRESE PRIVATE DEL SERVIZIO SOCIALE DEGLI ASILI NIDO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INFONDATEZZA.
Testo
Di fronte al principio di eguaglianza non si giustifica che fra le imprese con personale femminile, originariamente obbligate, in virtu' dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ad istituire camere di allattamento o nidi aziendali, dopo che tali servizi sociali sono stati assunti dalla mano pubblica (leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 30 dicembre 1971, n. 1204) solo quelle presso le quali camere di allattamento o asili-nido aziendali fossero ancora in funzione alla data del 15 dicembre 1971, siano obbligate (come previsto dall'art. 34 legge n. 1204 del 1971), a differenza da quelle che mai li abbiano istituiti o li abbiano chiusi, a continuare a tenerli in attivita' (salvo autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro in caso di piu' limitate esigenze). Non e' invece in contrasto con il principio di eguaglianza che i suddetti datori di lavoro siano gravati (come disposto dall'art. 8 legge n. 1044 del 1971) dall'aumento di aliquota retributiva destinata ad alimentare il previsto speciale fondo per gli asili nido, e cio' in quanto tale aumento e' posto indistintamente a carico di tutte le imprese, con o senza personale femminile. Percio', mentre l'art. 34 della legge n. 1204 del 1971, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, deve riconoscersi non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base allo stesso parametro nei confronti dell'indicato art. 8 legge n. 1044 del 1971. Nessuna violazione dell'art. 3 Cost., e' dato infine ravvisare riguardo all'art. 11 stessa legge, il quale si limita ad abrogare l'anche suindicato art. 11 della legge n. 860 del 1950.
Di fronte al principio di eguaglianza non si giustifica che fra le imprese con personale femminile, originariamente obbligate, in virtu' dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ad istituire camere di allattamento o nidi aziendali, dopo che tali servizi sociali sono stati assunti dalla mano pubblica (leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 30 dicembre 1971, n. 1204) solo quelle presso le quali camere di allattamento o asili-nido aziendali fossero ancora in funzione alla data del 15 dicembre 1971, siano obbligate (come previsto dall'art. 34 legge n. 1204 del 1971), a differenza da quelle che mai li abbiano istituiti o li abbiano chiusi, a continuare a tenerli in attivita' (salvo autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro in caso di piu' limitate esigenze). Non e' invece in contrasto con il principio di eguaglianza che i suddetti datori di lavoro siano gravati (come disposto dall'art. 8 legge n. 1044 del 1971) dall'aumento di aliquota retributiva destinata ad alimentare il previsto speciale fondo per gli asili nido, e cio' in quanto tale aumento e' posto indistintamente a carico di tutte le imprese, con o senza personale femminile. Percio', mentre l'art. 34 della legge n. 1204 del 1971, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, deve riconoscersi non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base allo stesso parametro nei confronti dell'indicato art. 8 legge n. 1044 del 1971. Nessuna violazione dell'art. 3 Cost., e' dato infine ravvisare riguardo all'art. 11 stessa legge, il quale si limita ad abrogare l'anche suindicato art. 11 della legge n. 860 del 1950.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte