Sentenza 200/2020 (ECLI:IT:COST:2020:200)
Massima numero 42783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/07/2020;  Decisione del  22/07/2020
Deposito del 10/09/2020; Pubblicazione in G. U. 16/09/2020
Massime associate alla pronuncia:  42777  42778  42779  42780  42781  42782  42784  42785  42786


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Assunzione agli impieghi regionali - Candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità - Diritto a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria, anziché all'assunzione immediata in servizio - Violazione dei principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, prevedendo che i candidati che si trovino in aspettativa per maternità hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo. La norma impugnata dal Governo nega il diritto all'immediata assunzione in servizio dei candidati che, pur inclusi in graduatoria, si trovino nel periodo corrispondente al congedo per maternità, ovvero che godano dell'interdizione anticipata dal lavoro, poiché posticipa l'accesso al lavoro al momento del successivo - ma solo eventuale - ulteriore scorrimento della graduatoria. Così ricostruita, la disposizione censurata si pone in insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l'interesse primario dei minori, relativamente al divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternità, nonché alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale, i quali devono, peraltro, considerarsi estesi al padre lavoratore, determinando una palese discriminazione che si sostanzia nella perdita di chance. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2018, n. 423 del 1995 e n. 61 del 1991).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  27/12/2018  n. 29  art. 2  co. 2

legge della Regione Liguria  25/03/1996  n. 15  art. 16  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte